Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23059 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3235-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2018 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Rieti, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando ai sensi dell’art. 445 bis, comma 7, ha condannato l’INPS ad erogare a A.M. l’assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 1 settembre 2017;

per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’INPS, affidando il ricorso ad un unico motivo, mentre A.M. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Inps, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8,L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 19), censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la prestazione assistenziale nonostante, all’epoca di decorrenza della prestazione, l’odierno intimato avesse già compiuto sessantacinque anni, essendo nato il (OMISSIS);

il motivo è fondato;

resta attuale, in relazione al caso in esame, il principio espresso da questa Corte secondo cui “la pensione e l’assegno di inabilità civile, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8” (Cass., Sez. Un., n. 25204 del 2015; ex plurimis, Cass. ord. n. 8644 del 2017; Cass. ord. n. 2587 del 2020);

nella fattispecie, al momento dell’accertamento del requisito sanitario dell’assegno mensile di assistenza (e di riconoscimento della relativa prestazione), A.M. aveva ampiamente raggiunto l’età anagrafica normativamente individuata come limite per il riconoscimento della pretesa azionata, avendo il ricorrente, nato il (OMISSIS), già compiuto, alla data dell'(OMISSIS) sessantasei anni, 9 mesi e due giorni;

estraneo, dunque, al giudizio ogni ulteriore profilo, anche connesso all’innalzamento dei requisiti anagrafici per effetto dell’intervenuta modifica dei presupposti per il riconoscimento del diritto dell’assegno sociale, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e dichiarato non dovuto l’assegno mensile di assistenza;

la peculiarità della fattispecie – che sottende questioni non precedute da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso introduttivo della lite – consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo (v. anche Cass. n. 2587 del 2020 cit.);

la natura della pronuncia che non è di rigetto nè di inammissibilità, bensì di accoglimento, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto a A.M. l’assegno mensile di assistenza, L. n. 118 del 1970, ex art. 13. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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