Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23059 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14083-2012 proposto da:

L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/05/2011 R.G.N. 1091/10.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 30 maggio 2011 la Corte di Appello di Salerno – in controversia concernente il diritto dell’attuale ricorrente all’iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno 2006 per l’attività lavorativa alle dipendenze della Azienda Agricola La Speranza a r.l. di (OMISSIS) – ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese di lite e, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese del grado, nella misura di Euro 890,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari;

2. che avverso tale sentenza L.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

3. che si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 429 c.p.c., della L. n. 794 del 1942 e succ. modif., della L. n. 1501 del 1957, art. unico, della tariffa professionale adottata con Delib. Consiglio Nazionale forense ed approvata con D.M. n. 127 del 2004 e relativa Tabella A, paragrafo 2, colonna 2, nonchè violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e inderogabilità dell’onorario minimo di avvocato e omessa e insufficiente motivazione (primo motivo); le medesime violazioni si reiterano in riferimento alla Tabella B (diritti di avvocato), paragrafo 1, colonna 14, nn. 21 e 22 per avere la Corte escluso, tra i diritti di avvocato, il diritto di consultazione e corrispondenza cliente (secondo motivo) e i diritti successivi alla sentenza, in riferimento alle colonne 15, 16, 23, 24, 30, 32, 45 (terzo motivo); violazione artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la Corte di merito compensato, tra le parti, le spese del giudizio di appello senza adeguata motivazione ed errato nell’esame degli atti (quarto motivo);

4. che ritiene il Collegio si debba accogliere, in parte qua, il ricorso;

5. che, quanto al motivo che avversa la riduzione degli onorari in misura inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali e alla somma indicata nella nota specifica riportata nell’atto di appello, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’applicazione della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che prevede la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di “particolare semplicità”, disponendo che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5 e che quest’ultima norma esplicita che di tale riduzione il giudice dia “espressa e adeguata motivazione”, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. 30 marzo 2017, n. 8258 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6. che nel caso in esame la Corte ha dato conto, con motivazione succinta, delle ragioni che l’hanno indotta a liquidare l’importo degli onorari attraverso il riferimento ali” attività difensiva concretamente operata” e alle “risultanze processuali” così compendiando una valutazione complessiva del peculiare andamento del processo, non richiedente studi approfonditi o soluzione di tematiche giuridiche complesse, con apprezzamento discrezionale e adeguatamente motivato, senza che possano ravvisarsi le prospettate violazione di legge;

7. che è da accogliere la censura relativa al diritto del professionista alla voce corrispondenza con il cliente prevista dal n. 22 della Tabella B) dei diritti, allegata alla tariffa professionale di cui al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, per essere la corrispondenza con il cliente oggetto di presunzione iuris tantum nei giudizi celebrati con il rito del lavoro, il quale impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione e, quindi, induce a ritenere che sia stato assolto, da parte del difensore, il dovere di informare il cliente, con la conseguenza che, per la liquidazione della corrispondente voce, non è richiesta prova (cfr., da ultimo, Cass. n. 8258 del 2017, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata);

8. che, del pari, è da accogliere la censura relativa alla voce consultazione con il cliente, e la stessa va riconosciuta in quanto l’attività difensiva da parte del procuratore presuppone l’avvenuto espletamento anche di tale attività (in tal senso v. Cass.. sez.sesta-L 1 agosto 2016, n. 16008);

9. che, quanto alle attività successive al deposito della sentenza (esame dispositivo e testo integrale della sentenza, richiesta copie sentenza, accesso ufficio e ritiro, ritiro fascicolo), va richiamata, da ultimo, Cass. 31 marzo 2017, n. 8462 (ed ivi ulteriori richiami giurisprudenziali) secondo cui tali voci, pur se relative ad attività svolte successivamente alla sentenza di primo grado, sono ad essa necessariamente consequenziali e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello d’appello;

10. che, tra le attività necessariamente conseguenti al deposito della sentenza, non rientra la notificazione della sentenza, in difetto di documentazione, riportata nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, volta a dimostrare l’avvenuta esecuzione di tale attività e non potendosi la stessa presumere dalla impugnazione proposta (cfr., in tal senso, Cass. n. 8258 del 2017, cit. ed i conformi precedenti richiamati);

11. che il motivo che investe la compensazione delle spese del giudizio di appello è infondato, tenuto conto della giurisprudenza formatasi sulla disposizione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato in data 5/9/2007, sicchè trova applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e antecedente alla novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009) del seguente tenore: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

12. che la predetta disposizione è stata interpretata, da questa Corte, nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. 12 gennaio 2012, n. 316; Cass., 2 dicembre 2010, n. 24531);

13. che, quanto ai casi che possono giustificare la compensazione (per le ipotesi esemplificative si rinvia a Cass., Sez.U. 30 luglio 2008, n. 20598 e successive conformi), va riaffermato che l’individuazione, nello specifico caso, dell’uno piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità;

14. che, nella specie, la pur concisa motivazione della Corte salernitana, non risulta incongrua avendo fatto riferimento all’oggetto della controversia e alle questioni dibattute in sede di gravame, limitate esclusivamente alla determinazione delle somme spettanti a titolo di diritti e di onorari, come illustrato nelle premesse in fatto, nonchè alla condotta processuale dell’INPS, che non si è sostanzialmente opposto ad una rideterminazione delle stesse, e il potere discrezionale in tali termini esercitato risulta adeguatamente e logicamente motivato e si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente;

15. che devono essere accolti il secondo e terzo motivo del ricorso, nei limiti suindicati, mentre vanno rigettati gli altri due;

16. che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado complessivamente in Euro 2.173,00, di cui Euro 700,00 per onorario, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge, disponendosene l’attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Felice Amato; va invece confermata la statuizione del giudice d’appello in ordine alla compensazione delle spese per quel grado;

17. che, quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico dell’INPS, secondo il criterio della soccombenza, in considerazione del valore della controversia, come accertato in questa sede, della natura delle questioni trattate e della mancata partecipazione della parte all’udienza di discussione, e vanno liquidate nel minimo e per l’intero in Euro 707,50 per compensi professionali, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso nei sensi di cui motivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 2.173,00, di cui Euro 700,00 per onorario” oltre al 15% di spese generali e agli altri accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avvocato Felice Amato, nonchè della metà delle spese del presente giudizio, liquidate per l’intero in complessivi Euro 707,50 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi e al 15% di rimborso per spese generali e agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Amato. Compensa la restante metà delle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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