Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23057 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1709-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5623/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, con sentenza resa ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha rigettato l’opposizione proposta da G.M. all’accertamento tecnico preventivo che aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità, ai sensi della L. n. 222 del 1984, in dichiarata adesione alle conclusioni della relazione medico-legale d’ufficio espletata nella precedente fase;

la Corte territoriale è giunta a tale decisione sul rilievo che il ricorrente non presentasse una riduzione, a meno di un terzo, della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini;

di tale sentenza chiede la cassazione G.M., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1), per avere la Corte d’appello di Roma erroneamente valutato la riduzione della capacità lavorativa con riguardo alla attività concretamente svolta dall’assicurato anzichè considerare tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio ed all’età;

il motivo non può trovare accoglimento;

deve osservarsi che la capacità di lavoro dell’assicurato, alla quale fa riferimento la L. n. 222 del 1984, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l’attribuzione della prestazione previdenziale dell’assegno di invalidità, consiste nella idoneità (dell’assicurato) a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica) e poi tutti i lavori che l’assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell’assicurato allo svolgimento del lavoro proprio (Cass. n. 3519 del 2001; Cass. n. 8596 del 2002; Cass. n. 5964 del 2011);

detto diversamente, ove la capacità dell’assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l’obbligo -prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali- di accertare anche l’incapacità dell’assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (di recente, Cass. n. 33396 del 2019);

la sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta ai principi esposti; la Corte territoriale ha tenuto conto della patologia oncologica diagnosticata al ricorrente e dei suoi effetti e ha accertato l’idoneità del G. allo svolgimento del proprio lavoro;

sufficiente l’operata verifica per escludere il diritto alla prestazione, nondimeno la Corte territoriale ha valutato anche la capacità lavorativa generica ed escluso che il quadro clinico avesse ricadute negative sulla stessa;

l’accertamento di idoneità, reso attraverso la valutazione delle risultanze di causa, è, invece, accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se, come nella specie, non validamente censurato;

in definitiva, poichè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed il motivo non offre elementi per mutare tale orientamento, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., secondo l’interpretazione offerta da Cass., sez. un., n. 7155 del 2017;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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