Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23056 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24070-2015 proposto da:

ALLUMINIO SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V.VOLTEPRA 15, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE DURANTE, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA

BALDI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2015 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DURANTE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BALDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Alluminio Sud s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 3460 del 20.12.2012 con il, quale il Comune di Bari le intimava il pagamento della somma di Euro 322.965,00 a titolo di imposta Tarsu per gli anni 2007-2011, oltre sanzioni ed interessi, asserendo la non debenza dell’imposta con riferimento all’area produttiva (pari a mq. 2.250 + 402) di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi secondari e terziari) non assimilabili agli urbani, i quali venivano altresì smaltiti a proprie spese; nonchè la carenza di legittimazione passiva rispetto all’area di mq 90, concessa in comodato a R.M., effettivo soggetto passivo dell’imposta.

La C.T.P. di Bari accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dalla tassazione l’area di mq. 2.250, con sentenza che veniva appellata dall’amministrazione comunale.

La CTR della Puglia accoglieva il gravame, affermando che il contribuente non aveva assolto l’onere probatorio posto a suo carico avente ad oggetto l’esatta delimitazione delle aree in cui avveniva la produzione di rifiuti non assimilabili D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62; negando, altresì, valenza probatoria alla perizia stragiudiziale prodotta dalla contribuente – relativa ad annualità successive a quelle oggetto dell’avviso di accertamento – nella quale era descritta “apoditticamente” solo l’attività svolta dall’ente, ma non anche le analitiche e documentate precisazioni quali-quantitative, nè la tipologia dei rifiuti prodotti, i quali non risultavano chiaramente classificabili quali imballaggi terziari, in mancanza dei necessari MUD istituiti dalla L. n. 74 del 1990.

La società ricorre – sulla base di quattro motivi – per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia n. 433/1/15.

Il Comune di Bari resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno illustrato le proprie difese nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, nonchè error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il decidente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune, ritenendo correttamente formulati i motivi di impugnazione sia sotto il profilo giuridico che fattuale.

Sostiene al riguardo che l’amministrazione comunale si era limitata ad esporre i motivi di gravame genericamente, rubricandoli con la medesima formulazione del primo grado ed omettendo di esporre la narrativa dei fatti.

3.Con la seconda censura si lamenta violazione del D.Lgs. n. 536 del 1992, art. 7, comma 5 in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e), nonchè error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il decidente omesso di disapplicare il regolamento Tarsu nonchè la Delib. n. 143 del 1998 con i quali il Comune di Bari aveva assimilato i rifiuti speciali (compresi gli imballaggi secondari e terziari) non pericolosi agli urbani.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali omesso di valutare la documentazione prodotta dalla contribuente e, segnatamente, il contratto di comodato stipulato con R.M., la documentazione fotografica, le planimetrie catastali, la perizia stragiudiziale, i contratti attestanti lo smaltimento in proprio dei rifiuti, i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali dal 2001 al 2009 e dal novembre 2009 al 2011, le fatture di acquisto di materiale in plastica di tipo poliestere, la dichiarazione rilasciata dalla società recuperi Sud ed, infine, il report dei movimenti rilasciato dalla società “Recuperi Pugliesi Sud”.

5. Con la quarta censura si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di secondo grado esaminato la sola perizia stragiudiziale, omettendo di esaminare la documentazione sopra menzionata dalla quale si poteva evincere che, nell’area di mq. 2.250, si producevano rifiuti speciali esclusi dalla tassazione.

6.La prima censura è infondata.

E’ stato chiarito da questa Corte che “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto delle ragioni di impugnazione in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. 1200/16; n. 32954/2018); si è inoltre affermato che: “nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse difese svolte in primo. grado disattese dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Cass. 14908/14, ord. ed altre).

7. Le ulteriori doglianze sono inammissibili, non avendo l’ente ricorrente censurato tutte le. rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.

Invero la pronuncia impugnata ha attribuito portata dirimente non solo alla carenza di documentazione idonea a provare l’esatta delimitazione delle aree produttive di rifiuti non assimilabili nonchè la tipologia dei rifiuti prodotti “non chiaramente classificabili quali imballaggi terziari”, ma ha fondato la propria decisione argomentando anche sulla base della omessa presentazione della denuncia diretta ad ottenere l’esclusione dell’applicazione del tributo, ritenendo che detta omissione precludesse alla contribuente la possibilità d’invocare l’esenzione; ratio decidendi idonea a giustificare autonomamente la statuizione.

8. Detta ratio decidendi – che è conforme al principio secondo il quale le deroghe di cui all’art. 62, comma 2 non possono operare in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto (per quanto qui interessa: la circostanza che nell’area di mq 2250 si producessero imballaggi terziari), dovendo, invece, di volta in volta, i relativi presupposti essere addotti, nell’adempimento di uno specifico onere d’informazione gravante sul contribuente, nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. Cass. n. 9790/2018; Cass. n. 17622/2017; Cass. n. 19469/2014; Cass. n. 3772/2013) – non è stata attinta da specifica censura da parte della ricorrente, che si è limitata a dedurre che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi probatori da cui desumere la natura dei rifiuti prodotti ed il diritto all’esenzione e non avrebbe disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui ha disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

In tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata; sicchè la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, impone di prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla “ratio decidendi” non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata, con la conseguenza che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. n. 14740 del 13/07/2005; n. 2108/2012; n. 7931/2013; n. 4293/2016; n. 18641/2017; n. 9752/2017; nn. 11599 e 11493/2018).

9. Il ricorso va, dunque, respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna l’ente ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Bari che liquida in Euro 7.300,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

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