Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23056 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25550/2012 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA
COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,
rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO
SABBATINO giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimato –
nonchè da:
EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZO POLISI giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA
COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,
rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO
SABBATINO giusta delega in calce;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 235/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 23/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato SETTORI che ha chiesto
l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario; il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza di tale iscrizione solo a seguito d’istruttoria bancaria per l’affidamento di un credito; il medesimo contribuente ha evidenziato come non risultasse chiaro, dall’esame delle relate se la notifica fosse avvenuta ex art. 143 c.p.c. o ex art. 140 c.p.c., ed eccepiva, ad ogni buon conto la prescrizione dei crediti. L’Agenzia delle Entrate si costituiva fin dal primo grado, mentre il concessionario della riscossione rimaneva contumace.
La CTP accoglieva integralmente il ricorso, annullando l’atto impugnato, mentre a seguito della costituzione del concessionario in appello, la CTR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, avendo le cartelle per oggetto contravvenzioni al codice della strada ovvero recupero per spese di giustizia.
Avverso quest’ultima sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto ben quattro delle cartelle sottese al provvedimento d’iscrizione ipotecaria, riguardavano tributi IVA, per i quali è pacifica la giurisdizione delle commissioni tributarie, per cui erroneamente la CTR aveva declinato la propria giurisdizione sull’intera controversia.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, il concessionario per la riscossione ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi e, quindi, di motivare, sulla tardività dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il ricorrente pur avendo impugnato l’ipoteca iscritta in data (OMISSIS), aveva notificato il ricorso solo nell’aprile 2007, iscrivendolo a ruolo il 15.5.2007, quindi oltre il termine di 60 gg. di cui alla norma indicata in rubrica, evidenziando contestualmente come l’eccezione sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
E’ fondato l’unico motivo del ricorso principale, infatti, dall’esame delle cartelle e degli estratti di ruolo allegati al presente ricorso in Cassazione, può facilmente evincersi come le quattro cartelle indicate dal contribuente incorporano crediti IVA, che sono pacificamente crediti tributari, rispetto ai quali la CTR non poteva declinare la sua giurisdizione.
Va, pertanto, accolto il ricorso principale ed assorbito l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale per la Campania, affinchè in diversa composizione valuti il merito della controversia, tenendo conto che quattro delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria incorporano crediti tributari sui quali è stata erroneamente declinata la giurisdizione tributaria.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso principale ed assorbito l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016