Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23056 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25550/2012 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO

SABBATINO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO POLISI giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO SABBATINO, CLAUDIO

SABBATINO giusta delega in calce;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 235/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato SETTORI che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario; il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza di tale iscrizione solo a seguito d’istruttoria bancaria per l’affidamento di un credito; il medesimo contribuente ha evidenziato come non risultasse chiaro, dall’esame delle relate se la notifica fosse avvenuta ex art. 143 c.p.c. o ex art. 140 c.p.c., ed eccepiva, ad ogni buon conto la prescrizione dei crediti. L’Agenzia delle Entrate si costituiva fin dal primo grado, mentre il concessionario della riscossione rimaneva contumace.

La CTP accoglieva integralmente il ricorso, annullando l’atto impugnato, mentre a seguito della costituzione del concessionario in appello, la CTR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, avendo le cartelle per oggetto contravvenzioni al codice della strada ovvero recupero per spese di giustizia.

Avverso quest’ultima sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto ben quattro delle cartelle sottese al provvedimento d’iscrizione ipotecaria, riguardavano tributi IVA, per i quali è pacifica la giurisdizione delle commissioni tributarie, per cui erroneamente la CTR aveva declinato la propria giurisdizione sull’intera controversia.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il concessionario per la riscossione ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi e, quindi, di motivare, sulla tardività dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il ricorrente pur avendo impugnato l’ipoteca iscritta in data (OMISSIS), aveva notificato il ricorso solo nell’aprile 2007, iscrivendolo a ruolo il 15.5.2007, quindi oltre il termine di 60 gg. di cui alla norma indicata in rubrica, evidenziando contestualmente come l’eccezione sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

E’ fondato l’unico motivo del ricorso principale, infatti, dall’esame delle cartelle e degli estratti di ruolo allegati al presente ricorso in Cassazione, può facilmente evincersi come le quattro cartelle indicate dal contribuente incorporano crediti IVA, che sono pacificamente crediti tributari, rispetto ai quali la CTR non poteva declinare la sua giurisdizione.

Va, pertanto, accolto il ricorso principale ed assorbito l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale per la Campania, affinchè in diversa composizione valuti il merito della controversia, tenendo conto che quattro delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria incorporano crediti tributari sui quali è stata erroneamente declinata la giurisdizione tributaria.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale ed assorbito l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA