Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23055 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23038-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO,

LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 270/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Don. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 270 del 2017, la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari – ha respinto il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da C.M.G. avverso plurime cartelle esattoriali, aveva, a sua volta, dichiarato “inesigibili le pretese contributive dell’INPS per intervenuta prescrizione”;

per quanto in questa sede maggiormente rileva, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la proposta opposizione, che ha qualificato come opposizione all’esecuzione, facendosi valere ” (non) la fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale non impugnata ma la sua successiva inesigibilità per decorso del termine di prescrizione”; ha, quindi, ritenuto applicabile il termine quinquennale, secondo l’arresto di Cass., sez. un., n. 23397 del 2016;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base di tre motivi; ha depositato procura speciale l’INPS; è rimasta intimata C.M.G.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo nonostante lo stesso fosse stato impugnato oltre il termine di giorni 20, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovvero oltre il termine di giorni 40, ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999, art. 24, decorrente dalla data di consegna del documento (id est: dell’estratto di ruolo) da parte dell’Agenzia della Riscossione all’interessata;

secondo la parte ricorrente, diversamente da quanto statuito dai giudici di merito, la C. avrebbe chiesto di annullare le cartelle di pagamento, di cui veniva a conoscenza con l’estratto di ruolo, come si evincerebbe dal riferimento (all’estratto di ruolo del 13.9.2013) contenuto a pagina 5, penultimo capoverso, della sentenza impugnata; secondo la ricorrente, sarebbe circostanza pacifica in causa l’impugnazione degli estratti di ruolo, consegnati il 13.9.2013, solo in data 8.4.2014; in tal modo, risulterebbe proposta un’opposizione tardiva sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che ai sensi del D. Lgs n. 46 del 1999, art. 24;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonchè degli artt. 2938 e 2939 c.c., per avere il giudice di appello ritenuto, in presenza di impugnazione dell’estratto di ruolo, di poter conoscere della dedotta prescrizione, nonostante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, così discostandosi dai principi della Suprema Corte;

i primi due motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando analoghi profili di inammissibilità;

invero, la denuncia di violazione delle norme processuali è veicolata attraverso la deduzione di una vicenda processuale, diversa da quella ricostruita dalla Corte territoriale e, tuttavia, non portata all’attenzione della Corte nel rispetto delle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, delle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, imposte alla parte anche in presenza di errores in procedendo (Cass., sez. un., nn. 8077 e 8078 del 2012 e successive conformi);

la sentenza impugnata, in alcun passaggio, afferma che trattasi di opposizione ad estratto di ruolo; piuttosto, nel ricostruire la vicenda di causa, la Corte territoriale osserva come il primo giudice abbia ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione in assenza di atti interruttivi successivi alle notifiche delle cartelle esattoriali “atteso che (tra) la data della loro notifica e quella dell’avviso di pagamento è decorso un tempo superiore al termine di prescrizione quinquennale” (v. sentenza impugnata, nella parte “svolgimento del processo” pag. 3, 4 cpv.);

in tal modo, la Corte di merito dà atto, implicitamente, della sussistenza di atti successivi alla notifica delle cartelle (recte: l’avviso di pagamento). Il riferimento all’estratto di ruolo, richiamato dalla ricorrente e contenuto a pag. 5 della sentenza, non è dirimente; a tale riguardo, la Corte di merito parla di “notifica” dell’estratto di ruolo oltre il termine di prescrizione, affermazione che resta compatibile con una notifica del primo (id est: dell’avviso di pagamento) unitamente al secondo (id est: dell’estratto di ruolo); pertanto, non efficacemente contrastata la ricostruzione assunta a base del ragionamento da parte dei giudici di merito, la sentenza impugnata resta immune dai rilievi mossi. Da un lato, in presenza di un’intimazione di pagamento, la ricorrente ha interesse a paralizzare la preannunciata azione esecutiva, dall’altro, l’accertamento della prescrizione successivamente alla formazione del titolo (id est: cartella di pagamento notificata) configura un’opposizione all’esecuzione;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17,19 e 20, nonchè dell’art. 2946 e ss c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore; le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi nuovi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);

soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. n. 31352 del 2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6) nella parte in cui è stabilito un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 2016, Cass. n. 31352 del 2018);

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non vi è luogo alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in relazione alla parte rimasta intimata e, quanto all’INPS, in assenza di sostanziale attività difensiva;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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