Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23055 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26009-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. TOSCANI

95, presso lo studio dell’avvocato TERESA MARIA MANGANELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO TILLIECI giusta delega

a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARIGANELLO per delega

dell’Avvocato GENTILE GIANCARLO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso d’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. La ricorrente ha contestato che la dichiarazione congiunta con il proprio ex coniuge fosse un valido titolo per considerarla solidalmente responsabile e, quindi, legittimata passiva a rispondere dell’atto impositivo sottostante all’iscrizione d’ipoteca; in ogni caso, contestava l’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla predetta dichiarazione congiunta. Si costituivano l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione.

La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR dichiarava l’appello inammissibile per tardività.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 285 e 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR avrebbero ritenuto l’appello tardivo, a seguito della notifica della sentenza di primo grado da parte del contribuente a Equitalia Sud SpA, per il decorso del termine breve d’impugnazione, infatti, la notifica sarebbe stata effettuata alla parte presso la sede legale e non presso il domicilio eletto, come richiesto dal combinato disposto delle norme indicate in rubrica; pertanto, ad avviso del concessionario, tale notifica doveva considerarsi inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione e nella specie il termine era quello “lungo” di sei mesi, nella specie rispettato.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c. (applicabili al processo tributario per carenza di specifica diversa disposizione nel D.Lgs. n. 546 del 1992), la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione” (Cass. n. 25376/08). Questo orientamento è stato precisato da Cass. n. 7059/2014, secondo la quale la specialità del processo tributario, espressa nella fattispecie dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 comma 1, consente di ritenere valida la notifica “a mani proprie”, benchè la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un difensore e, quindi, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, operando, il richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, solo ad alcune norme del codice di rito, in tema d’impugnazioni in generale. Nella vicenda sottoposta al suo vaglio, nella sentenza da ultimo citata, la S.C., tuttavia, ha ritenuto non idonea la notifica della sentenza impugnata effettuata nei confronti di una società, al fine di far decorrere il termine breve, poichè consegnata non “a mani proprie” del suo legale rappresentante ma ad altro soggetto addetto alla sede. Volendo sare continuità a tale orientamento, nella presente vicenda, poichè la notifica della sentenza impugnata non risulta ricevuta dal legale rappresentante, era inidonea a far decorrere il termine breve.

Infine, non merita adesione l’eccezione sollevata dal controricorrente secondo il quale l’odierno motivo di ricorso sarebbe “nuovo” perchè l’odierna difesa del concessionario non sarebbe stata sollevata nel corso del giudizio d’appello dal medesimo concessionario, in quanto l’assunto non risulta documentato dalla produzione del verbale d’udienza di discussione e, comunque, la questione è sicuramente rilevabile d’ufficio.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, affinchè decida il merito della controversia e regolamenti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Calabria.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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