Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23055 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21206-2015 proposto da:

ANPHORA SOC. COOP. A. RL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSINA SERRANO’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio degli avvocati MICHELE DAMIANI e FABIO

MARIA SARRA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 944/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO SPINOSO per delega Avvocato ROSINA SERRANO’;

udito l’Avvocato EMANUELA FERRARA per delega verbale Avvocato FABIO

MARIA SARRA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermava la decisione del Tribunale di Reggio Calabria ed accoglieva la domanda proposta da P.S. nei confronti della Anphora Soc. coop. a r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento da questa intimatole l’8.9.2011 per giustificato motivo oggettivo, dato dal mancato possesso del titolo di Operatrice socio-sanitaria e la condanna della Società al pagamento delle retribuzioni per il periodo ottobre 2010/settembre 2011 allorchè veniva licenziata.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il licenziamento ingiustificato, per non aver la Società provato, non provvedendo alla produzione neppure tardiva della relativa documentazione e non avendo titolo ad avvalersi, a tali fini, dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, il possesso del titolo o la presentazione della domanda di partecipazione ai relativi corsi da parte degli altri dipendenti che la lavoratrice licenziata aveva indicato come assunti anteriormente all’emanazione del Decreto Regionale 13 settembre 2009, n. 13 che prevedeva come necessario per lo svolgimento dell’attività di assistenza agli anziani il titolo di OSS e, come lei, non in possesso del titolo in questione, così smentendo l’invocata impossibilità del mantenimento in servizio dei dipendenti che versavano in quella condizione, nonchè infondata l’eccezione di pagamento a seguito di precedente procedura monitoria e relativa esecuzione delle retribuzioni rivendicate.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione del regolamento della Regione Calabria del 13.9.2009, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto presente il dato normativo emergente dal regolamento regionale per cui presupposto della permanenza in servizio, in difetto del possesso del titolo, era esclusivamente la presentazione della domanda di partecipazione ai relativi corsi, cui la lavoratrice non aveva provveduto.

Il vizio della motivazione e della violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. è prospettato nel secondo motivo in relazione, da un lato, al rilievo decisivo attribuito dalla Corte territoriale alla mancata produzione da parte della Società della documentazione attestante il possesso, da parte degli altri dipendenti indicati dalla lavoratrice licenziata come privi del titolo professionale, almeno del requisito minimo della presentazione della domanda di partecipazione ai relativi corsi previsto dal regolamento regionale per la permanenza in servizio e, dall’altro, alla mancata acquisizione della documentazione stessa d’iniziativa della Corte medesima, attraverso il ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, essendosi vista illegittimamente onerata della prova del possesso del predetto requisito minimo in capo ai dipendenti indicati come privi del titolo professionale, quando, viceversa, era la lavoratrice tenuta alla prova del possesso da parte sua di quel requisito, da riguardarsi quale unico dato idoneo ad escludere la ricorrenza dell’invocato giustificato motivo di recesso.

I tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

Con i predetti motivi, complessivamente considerati, la Società ricorrente sostanzialmente intende sostenere che la declaratoria di illegittimità del licenziamento emessa dalla Corte territoriale per difetto di prova dell’invocato giustificato motivo oggettivo, che lo stessa Società individua nel non essere lavoratrice “in possesso del titolo di Operatrice socio-sanitaria necessario, in base al regolamento n. 13 del settembre 2009, emanato dalla Regione Calabria, al fine di svolgere le mansioni cui era adibita fin dalla data dell’assunzione”, sarebbe frutto di un arbitrario spostamento del thema decidendum e dell’onere probatorio operato dalla Corte territoriale, che, anzichè incentrare il proprio accertamento sulla verifica, con onere della prova a carico della lavoratrice licenziata, del possesso da parte della medesima del titolo professionale utile, si è volta all’accertamento, con onere della prova a carico della Società, del possesso del titolo da parte degli altri lavoratori rimasti in servizio, sul presupposto, rimasto indimostrato, per non aver l’interessata fornito la prova dell’assunto nè la Corte territoriale fatto ricorso a tal fine ai propri poteri istruttori di ufficio, del carattere discriminatorio del licenziamento intimato.

Sennonchè una tale prospettazione non tiene conto del diritto alla permanenza in servizio riconosciuto a sanatoria dal predetto regolamento a quanti, assunti precedentemente all’emanazione del regolamento stesso, tra i quali era pacificamente inclusa la lavoratrice licenziata, anche oltre i previsti ventiquattro mesi, purchè avessero, entro l’indicato periodo, presentato domanda di partecipazione ai corsi finalizzati al conseguimento del titolo. Appare evidente che un tale diritto, contrariamente a quanto sembra sostenere la Società ricorrente, esclude l’invocabilità ex se del mancato possesso del titolo quale giustificato motivo oggettivo del licenziamento, da cui soltanto sarebbe derivato l’onere della lavoratrice licenziata di dimostrare il possesso del titolo quale fatto impeditivo della pretesa datoriale alla cessazione del rapporto, sicchè, a fronte del riconoscimento del predetto diritto, il mancato possesso del titolo si sarebbe venuto a configurare come idonea giustificazione del recesso solo ove la Società ricorrente avesse essa stessa, in ossequio al principio dell’inversione dell’onere della prova L. n. 604 del 1966, ex art. 5 dimostrato di aver dato corso al licenziamento una volta decorsi i ventiquattro mesi di operatività del diritto alla permanenza in servizio e per la necessità, dalla stessa Società discrezionalmente apprezzata e non imposta dal regolamento, che viceversa ammetteva, anche successivamente al decorso dei ventiquattro mesi, l’utilizzo di personale privo di titolo che avesse inoltrato domanda per il conseguimento del medesimo, di impiegare per l’espletamento del servizio solo personale in possesso del prescritto titolo professionale.

Ed è quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto fosse onere della Società ricorrente attestare ai fini della ricorrenza dell’invocato giustificato motivo oggettivo, concludendo, altrettanto correttamente, a fronte dell’accertato difetto di prova della giustificazione del licenziamento e ricorrendone gli elementi indiziari, per la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento stesso.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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