Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23054 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27874-2014 proposto da:

ING B. C. & C, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI BARBIERI 6,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO SCORZA, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE MARIA RICCIO, SABATO MARIO RICCIO, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTEL SAN GIORGIO, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO LORIA, giusta procura

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2220/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SOLA per delega

dell’Avvocato LORIA che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Comune di Caste San Giorgio effettuava, in data 3.05.1999, un sopralluogo presso l’azienda della srl ” B.C. & C”, per accertare le superfici tassabili ai fini Tarsu, non avendo il contribuente, fino a quell’epoca, presentato alcuna dichiarazione al riguardo. A seguito del sopralluogo, la società presentava osservazioni in ordine alla determinazione delle superfici relative agli uffici, le quali venivano accolte dall’amministrazione comunale, che, pertanto, rettificava i relativi dati.

In seguito, l’ente comunale notificava alla società contribuente distinti accertamenti per le annualità 1995 – 1998, tassando le aree occupate, secondo le tariffe deliberate dagli organi competenti, ad esclusione delle superfici destinate alla produzione. La società contribuente impugnava i provvedimenti impositivi con ricorso che veniva respinto dalla CTP di Salerno.

La CTR della Campania, accolto l’appello con sentenza n. 562/2002, annullava gli avvisi di accertamento.

Avverso detta decisione, il comune proponeva ricorso per cassazione che si concludeva con sentenza n. 22764/2004, con la quale la Corte, accogliendo il terzo motivo del ricorso, preso atto che la società contribuente non aveva mai presentato la denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, affermava che l’ente impositore aveva fatto legittimo ricorso alla procedura di accertamento di ufficio, disciplinata dal successivo art. 71, effettuando misurazioni dirette delle superfici tassabili; statuiva inoltre che l’ente comunale aveva assolto all’onere di motivazione, che si esauriva nell’indicazione delle superfici tassabili, della loro destinazione e delle tariffe applicate.

La sentenza d’appello veniva dunque cassata con rinvio alla CTR della Campania in altra composizione che, all’esito del giudizio di rinvio, confermava – con sentenza n. 202/6/2008 – la legittimità degli avvisi di accertamento opposti dall’ente contribuente.

Anche avverso detta sentenza veniva proposto sia dalla contribuente che dall’amministrazione comunale ricorso principale e ricorso incidentale per cassazione, entrambi dichiarati inammissibili con sentenza n. 5049/2015.

Successivamente, sulla base dei medesimi avvisi di accertamento e del medesimo sopralluogo effettuato nell’anno 1999, il comune provvedeva alla iscrizione a ruolo esattoriale ed alla riscossione della Tarsu “per gli anni dal 1995 al 1998”; la società contribuente impugnava gli atti impositivi che venivano annullati dalla CTP di Salerno. Il Comune interponeva gravame che veniva accolto dalla CTR della Campania sostenendo che le medesime questioni erano già state esaminate con la citata sentenza n. 202/5/2008 emessa dalla CTR della Campania, condannando la contribuente alla refusione delle spese sostenute dall’amministrazione comunale e dalla società concessionaria.

La società contribuente ricorre sulla base di cinque motivi avverso la sentenza n. 2220/2014 depositata il 17.02.2014.

Il Comune si è costituito con controricorso notificato l’11.03.2015.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il decidente omesso di verificare che la sentenza della C.T.R. citata in motivazione, recepita per relationem, si riferiva alle annualità 1995-1998 antecedenti all’ispezione del 1999, mentre la cartella opposta n. (OMISSIS) aveva ad oggetto le annualità di imposta 2002-2007.

3. Con la seconda censura si lamenta analoga violazione, denunciando altresì l’erronea qualificazione dell’area incolta esterna, pertinenziale al locale produttivo come deposito commerciale.

4. Con il terzo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il giudicante ritenuto legittima l’applicazione delle tariffe per il pagamento della Tarsu, in assenza della dichiarazione del contribuente, che invece doveva reputarsi non indispensabile in presenza dell’ispezione dei luoghi citato D.Lgs., ex art. 71; dolendosi altresì dell’erroneo calcolo della tassa anche sulle superfici destinate alla lavorazione del ferro, i cui rifiuti erano smaltiti in proprio con’ servizio affidato a terzi.

7. Con la quarta censura si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il giudice di appello omesso di statuire in ordine alla doglianza relativa all’erronea applicazione della tariffa e della misurazione delle aree.

8. Con la quinta censura si lamenta violazione di legge ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la CTR “ingiustamente” condannato la contribuente e rifondere le spese di lite sostenute da Equitalia, la quale invece era stata chiamata in causa dal Comune di Caste S. Giorgio.

9. La prima censura è inammissibile per difetto di specificità.

Ben vero, come si evince dalla decisione impugnata, questa concerne la cartella relativa alle annualità di imposta 1995-1998, in relazione alle quali le superfici erano state determinate sulla base dell’ispezione avvenuta nel 1999, come accertato da questa Corte con sentenza n. 22764/2004 (che aveva rinviato alla CTR della Campania la quale, a sua volta, con decisione n. 202/5/2998 – divenuta definitiva in seguito alla sentenza di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’ente contribuente aveva confermato la legittimità degli atti impositivi, ad esclusione delle sanzioni).

Il ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza della censura (cartella riferibile ad annualità di imposta diverse da quelle sulle quali la Commissione tributaria regionale si è pronunciata), avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della cartella esattoriale opposta ovvero indicarne la collocazione nei giudizi di merito.

La parte, difatti, pur non essendo tenuta a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 21686/2010; Cass. n. 303/2010; n. 22726/11; Cass. n. 14784/2015; Cass. n. 16147/2017).

10. Del pari inammissibili risultano la seconda e la terza censura del ricorso, in quanto la parte, nel lamentarsi dell’erroneità dei calcoli delle tariffe e delle misurazioni, nonchè della qualificazione dell’area pertinenziale come deposito commerciale, introduce nuove allegazioni che presuppongono la loro proposizione già nel giudizio di merito; cosicchè, per evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, la società ricorrente avrebbe dovuto non solo allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente vi avesse provveduto (Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 15430 del 2018).

Ciò in quanto dalla sentenza impugnata non risultano gli elementi per le necessarie verifiche, il che impedisce alla Corte di effettuare nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (Cass. nn. 1159 e 4491 del 2012; Cass. n. 25014/2016).

Con riferimento alla doglianza concernente l’applicazione della Tarsu ad aree destinate alla produzione dei rifiuti esenti, proposta nel giudizio di merito, la sua inammissibilità per difetto di specificità consegue poi all’omessa trascrizione dell’atto impositivo, attinto dalle censure in esame, la cui carenza non consente a questa Corte di valutare l’eventuale vizio della sentenza di appello che ha ritenuto invece corretta mente motivato il predetto avviso (Cass. n. 22003 de117/10/2014; Cass. n. 2928/2015; Cass. n. 16147/2017).

In ogni caso, la relativa questione risulta già risolta dalla citata sentenza della CTR n. 202/2008, passata in giudicato, la quale ha deciso sulla base delle verifiche disposte nell’anno 1999 dall’ente comunale, rispetto alla quale la società non ha prospettato elementi sopravvenuti modificativi della situazione di fatto, accertata con efficacia di giudicato per i precedenti anni d’imposta: “ne discende che l’estensione delle aree e la loro destinazione alla produzione di rifiuti, ha efficacia espansiva anche nel giudizio relativo ad altra annualità, afferendo all’identico rapporto giuridico” (Cass.2130/2018; n. 18875/2016; n. 13498 del 2015, n. 20257 del 2015; n. 19590 del 2014).

Analoga sorte segue la doglianza secondo la quale la CTR avrebbe erroneamente ritenuto rilevante l’omissione della denuncia da parte della contribuente, in quanto essa non coglie la ratio decidendi; ciò perchè i giudici regionali hanno affermato la legittimità nel merito degli avvisi perchè basati su calcoli delle superfici che erano stati eseguiti sulla base dell’ispezione del 1999, resasi necessaria in assenza della dovuta denuncia del contribuente.

11. Parimenti inammissibile è il quarto mezzo, atteso che qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario, come si è già chiarito, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto impositivo, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso.

Peraltro, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, di talchè l’omesso esame delle deduzioni difensive relative all’erronea applicazione delle tariffe di per sè non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (v. Cass. n. 27415/2018).

Inoltre, la circostanza che la cartella esattoriale riguardasse annualità di imposta successive all’ispezione effettuata nel 1999 sul cespite di proprietà della società, risulta carente di decisività, atteso che la società ricorrente non ha allegato – come già precisato – l’esistenza di mutamenti successivi all’ispezione che abbiano determinato una diversa tassabilità delle superfici per tutte le annualità, antecedenti e successive, all’ispezione.

Nè le censure sin qui esaminate si fanno carico del fatto che il giudicato citato dalla decisione impugnata si fonda, per le annualità 1995-1998, sulla ispezione comunale del 1999, sulla base della quale è stata calcolata la Tarsu anche per gli anni successivi; neppure la ricorrente ha provveduto ad indicare le circostanze che, eventualmente sopravvenute alla ispezione, abbiano reso inapplicabile alla cartella opposta il giudicato relativo alle annualità, precedenti, il quale si fondava proprio sulle misurazioni risultanti dalla ispezione.

11. Privo di pregio è l’ultimo motivo: “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2492 del 08/02/2016; Cass. n. 28354/2017)

12. In conclusione, il ricorso va respinto con aggravio di spese.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 7.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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