Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23054 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/08/2021), n.23054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5398-2018 proposto da:

L.F., in proprio e quale legale rappresentante della

FINITAL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 969/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/10/2017 R.G.N. 740/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Firenze chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Livorno sull’opposizione proposta da L.F., in proprio e quale legale rappresentante della Finital S.p.A. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Livorno, avverso le due ordinanze-ingiunzioni emesse a seguito di accertamento ispettivo all’esito del quale era stata rilevata l’irregolare posizione lavorativa di due lavoratrici che contrattualizzate quali subagenti e in epoca successiva al loro impiego operavano piuttosto come dipendenti della Società, in parziale riforma della predetta decisione sanciva la debenza della sola “maxi sanzione” di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 2 applicata dalla DTL con esclusivo riferimento al periodo di ritenuta prestazione lavorativa anteriore alla sottoscrizione dei contratti di subagenzia annullando per il resto, non diversamente dal primo giudice, le ordinanze-ingiunzioni opposte;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto correttamente applicata ratione temporis la disposizione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 2, relativa all’obbligo di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, in quanto testualmente formulata in termini tali (la disposizione utilizza a definizione dell’ambito di applicazione della stessa la dicitura generica di “lavoratori” solo successivamente sostituita, nel testo della L. n. 183 del 2010, art. 4, da quella più specifica di “lavoratori subordinati”) da legittimarne nella specie l’irrogazione;

per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis convertito nella L. n. 248 del 2006, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale assumendo che la stessa al di là della sua formulazione letterale dovesse essere letta nel senso della sua riferibilità ai soli lavoratori subordinati non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e non a quelli altrimenti contrattualizzati se pur irregolarmente per cui non era prevista alcuna inserzione nelle scritture aziendali;

che il motivo deve ritenersi infondato avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto applicabile la maxi sanzione nei termini in cui era all’epoca dei fatti prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 2, relativamente al periodo di impiego delle lavoratrici antecedente alla stipula dei contratti di subagenzia, considerati simulati, periodo in cui era stato accertato che le stesse operavano in regime di subordinazione così da potersi qualificare come lavoratrici in nero;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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