Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23054 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23160-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Sud spa notificò a N.A., in data 3/7/2012, un avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.

Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c., in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria provinciale di Bari accolse il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria dichiarandone l’illegittimità.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia davanti alla quale ricorse Equitalia Sud spa confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia propone ricorso per cassazione Equitalia Sud spa con due motivi di ricorso ed il contribuente non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Cerit spa lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha statuito l’impossibilità di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale senza considerare che parte debitrice non aveva assolto all’onere della prova posto a suo carico di dimostrare che i debiti erano stati contratti per finalità inerenti ai bisogni della famiglia.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Cerit spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr.3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha statuito l’impossibilità di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale senza considerare che l’iscrizione ipotecaria è strumento conservativo – cautelare di autotutela pubblicistica e pertanto in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui si riferisce l’art. 170 c.c..

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbito il secondo.

Questa Corte ha recentemente affermato (sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) in relazione al caso di iscrizione d’ipoteca del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.” (sul punto vedi anche Sez. 6 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Sullo stesso tenore in tempi meno recenti si è pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 secondo la quale “L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

Premesso dunque che sicuramente l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l’ambito di applicazione del citato art. 170 c.c., possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che così ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.

Deve ritenersi a tale proposito che non sussiste differenza tra ipoteca iscritta da un creditore privato o da ipoteca quale strumento di autotutela pubblicistica e pertanto il giudice dovrà caso per caso accertare la natura del debito che ha dato origine all’iscrizione ipotecaria e stabilire se l’obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare anche se trattasi di crediti commerciali soggetti ad iva.

A tal riguardo secondo Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 “Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, ex art. 77. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all’art. 170 c.c., l’iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Pertanto ritenuto che l’iscrizione ipotecaria possa essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 170 c.c., latamente inteso, poichè tuttavia nella fattispecie il credito riguarda per lo più importi dovuti a titolo di contributi INPS, sanzioni amministrative ed imposte sul reddito, il giudice di merito cui si rinvia il presente giudizio dovrà accertare se il debito sia o meno riconducibile ai bisogni della famiglia, sussistendone la consapevolezza del creditore, con la precisazione che tale finalità non può essere esclusa in via di principio per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa e che l’onere della prova ricade interamente sul debitore contribuente e non su Equitalia Cerit spa, contrariamente a quanto ha affermato il giudice di merito.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello in diversa composizione affinchè accerti in concreto la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 170 c.c., nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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