Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23054 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/05/2008, n. 3766/07 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che P.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli depositato in data 12.5.08 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi alla Tar Campania;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

OSSERVA:

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla considerazione che il giudizio presupposto, tenuto conto anche della inerzia processuale del ricorrente, era stato proposto nella consapevolezza della infondatezza dell’azione stante l’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare il proprio mancato interesse alla prosecuzione del giudizio in assenza di specifica eccezione della controparte e che comunque la consapevolezza della infondatezza dell’azione va rilevata solo del caso di temerarietà dell’azione.

Con il secondo motivo deduce che non poteva ritenersi al propria quiescenza in assenza di prova che la segreteria del tar aveva comunicato l’avviso di perenzione del processo ultradecennale.

Con il terzo motivo contesta che la consapevolezza della infondatezza dell’azione potesse desumersi dall’inerzia nella presentazione dell’istanza di prosecuzione L. n. 205 del 2007, ex art. 9.

Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della complessità della causa ed al comportamento dell’autorità giudiziaria che ha sollevato motu proprio una eccezione non dedotta dall’Amministrazione.

Il primo motivo si rivela fondato in relazione alla adombrata censura relativa alla ritenuta consapevolezza della infondatezza della azione in ragione dei contrari precedenti giurisprudenziali.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo , vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 2385/11; Cass. 25595/08; Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741). La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti (Cass. 25519/10). La Corte d’appello non si è attenuta a siffatti criteri. Nel caso di specie la motivazione del decreto è basata sul fatto che il ricorrente avesse consapevolezza della infondatezza dell’azione stante la univoca e costante giurisprudenza contraria alla sua tesi processuale. La Corte d’appello peraltro ha omesso del tutto sia di specificare quale fosse l’esatto l’oggetto della controversia e sia di dare indicazioni circa la giurisprudenza ritenuta assolutamente maggioritaria ditalchè la motivazione è del tutto apparente ed apodittica.

La Corte d’appello avrebbe infatti dovuto rendere conto di quali fossero le questioni oggetto della controversia nel giudizio presupposto e valutare in relazione ad esse i precedenti giurisprudenziali dandone conto nella motivazione.

Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione restando assorbiti le altre censure in esso contenute relative alla necessità della eccezione da parte dell’Amministrazione.

Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi fondati per quanto di ragione in ordine alla deduzione che erroneamente la Corte d’appello ha desunto dal comportamento processuale inerte e dalla mancanza di istanze sollecitatorie la sussistenza della consapevolezza della infondatezza dell’azione.

L’inerzia è, infatti, di per sè un comportamento del tutto neutro dal quale non è desumibile alcuna consapevolezza circa l’infondatezza dell’azione nè alcuna mancanza di interesse alla causa potendo semmai tale comportamento essere indizio di una minore sofferenza psicologica in ragione della mancanza di una urgenza alla decisione della causa.

Resta assorbito il quarto motivo del ricorso e le altre censure non oggetto di esame da parte della presente decisione.

11 decreto impugnato va di conseguenza cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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