Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23053 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 17/09/2019), n.23053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23018-2015 proposto da:

COMUNE DI CARPENEDOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente

contro

AQUASPORT SOCIETA’ DILETTANTISTICA SPORTIVA SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO PALMERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALDO LEOPOLDO MAZZOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia ACQUASPORT – società Dilettantistica Sportiva s.r.l. impugnava un avviso di accertamento ICI, notificatogli dal Comune di (OMISSIS), relativo ad un impianto natatorio costruito, in virtù di diritto di superficie, su area comunale.

La ricorrente invocava l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), attesa l’equiparazione a fini tributari delle società sportive dilettantistiche alle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90.

Resisteva il Comune osservando che la ricorrente, in quanto società a r.l., non rientrava tra i soggetti che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, invocato art. 7, comma 1, lett. i), hanno diritto alla esenzione, essendo per definizione una società commerciale.

2. Con sentenza n. 34/2013 la Commissione tributaria provinciale di Brescia respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuale.

3. Avverso tale provvedimento proponeva appello la società Acquasport riformulando le argomentazioni già svolte in primo grado in favore dell’esenzione e chiedendo l’annullamento dell’avviso impugnato.

Il Comune appellato si costituiva ribadendo a sua volta la legittimità dell’avviso per carenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma che dava diritto alla esenzione.

4. Con sentenza n. 1887/64/15, depositata il 5/5/2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Milano – sez. distaccata di Brescia, in accoglimento dell’appello, dichiarava infondato l’avviso di accertamento impugnato e condannava il Comune resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. Avverso tale sentenza il Comune di Carpendolo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73 (già 87), alla luce dell’art. 12 preleggi”.

Deduce il Comune ricorrente che la CTR avrebbe errato là dove, nel valutare se la società Acquasport aveva il requisito soggettivo di Ente non commerciale, si è riferita alla L. n. 289 del 2000, art. 90, anzichè al D.P.R. n. 9917 del 1986, art. 87, al quale espressamente rimanda il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. c). Tale norma, rileva il ricorrente, esclude dal godimento della esenzione le società commerciali, nella quali rientrano le società di capitali, in quanto la scelta di siffatta forma societaria è di per sè indicativa dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue.

1.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente ha invocato l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), il quale prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), – e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali -, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Il tenore di tale norma, invero, esclude le società dal godimento del beneficio di esenzione, ed è sulla base di tale disposto che il Comune ricorrente sostiene la legittimità dell’avviso notificato alla società Acquasport, essendo quest’ultima una società a responsabilità limitata, come tale priva del requisito soggettivo richiesto dalla norma di cui si discorre.

Tuttavia, come sostenuto dalla contribuente e correttamente ritenuto dalla CTR, il D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 7, comma 1, lett. i), deve essere letto in combinato disposto con la successiva L. n. 289 del 2002, art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), secondo cui: “1. Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

In virtù di quest’ultima norma vi è stata una equiparazione per legge delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’esenzione Ici D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. i). Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: “(…) H) Le attività sportive. L’esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove tengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90 “.

La richiamata equiparazione normativa comporta l’estensione dell’esenzione di cui si discorre anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro (qual è pacificamente l’odierna resistente, non essendo stata oggetto di contestazione tale circostanza), salvo solo il caso (non dedotto nel caso in esame) in cui, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo (v. Cass. sez. 5, 5/4/2019, n. 9614, Rv. 653650 – 01).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, avendo accolto l’appello della contribuente osservando che “la L. n. 2891 del 2000, art. 90, al comma 1 prevede espressamente che tutte le disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro…. La difesa del Comune non coglie nel segno laddove nega l’esenzione sotto profilo che la società appellante, in quanto è società commerciale. Infatti, nella L. n. 289 del 2000, art. 90, è chiaramente premisi, a fini tributari, un nuovo tipo di società che è appunto la società di capitali senza fini di lucro, e perciò stesso, non commerciale”.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza come per legge.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

– Respinge il ricorso;

– Condanna il Comune ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri fiscali e previdenziali di legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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