Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23053 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 17/08/2021), n.23053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18329-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MATERA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 325/2031;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 17 giugno 2014, la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da P.D. nei confronti della Direzione territoriale del lavoro di Matera avverso la cartella esattoriale con la quale l’agente della riscossione aveva intimato il pagamento della somma recata dall’ordinanza-ingiunzione a suo tempo emessa dalla Direzione provinciale del lavoro;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non essere operante nella specie la prescrizione quinquennale del credito azionato L. n. 689 del 1981, ex art. 28 per trovare la cartella esattoriale opposta presupposto in ordinanze ingiuntive a loro volta fatte oggetto di giudizi di opposizione definiti con sentenze di rigetto della proposta opposizione passate in giudicato e come tali soggette alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2943 c.c. nella specie non decorsa, e l’opposizione inammissibile per coprire il giudicato il dedotto ed il deducibile ed in ogni caso riferita a vizi formali della cartella esattoriale da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da attivarsi nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella;

per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Direzione territoriale del lavoro di Matera.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui la costituzione dell’allora Direzione provinciale del lavoro di Matera nell’originario giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione abbia efficacia interruttiva del decorso della prescrizione;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., il ricorrente ribadisce, sotto il diverso profilo dell’inerzia del titolare del diritto, l’impossibilità di ricollegare al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione l’efficacia interruttiva della prescrizione; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento alla carenza di prova per difetto di produzione della relativa documentazione dell’intervenuta interruzione del termine di prescrizione;

che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati in relazione all’orientamento accolto da questa Corte circa il configurarsi del giudizio di opposizione alla pretesa dell’autorità amministrativa come giudizio implicante la domanda dell’amministrazione interessata, che riveste il ruolo sostanziale di parte attrice del giudizio, di condanna dell’opponente al pagamento delle somme richieste in via amministrativa, integrante l’esercizio del diritto ai sensi degli artt. 2934 e 2935 c.c. ed avente, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 c.c.;

che parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo non risultando nella censura qui sollevata dal ricorrente, fatto oggetto di specifica impugnazione il rilievo della Corte territoriale che dava per puntualmente prodotte dalla Direzione territoriale del lavoro di Matera le copie di ciascuna delle sentenze di rigetto delle originarie opposizioni alle ordinanze ingiuntive;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

 

 

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