Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23053 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11465-2011 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

nonchè da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GORIZIA 52,

presso lo studio dell’avvocato LUCA BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO DE FRAJA giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA CERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 197/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

ricorso incidentale e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Cerit spa notificò a C.S., in data 11/3/2008, un avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili, per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.

La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c. in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria provinciale di Arezzo accolse il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria dichiarandone l’illegittimità.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana davanti alla quale ricorse Equitalia Cerit spa confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana propone ricorso per cassazione Equitalia Cerit spa con un motivo e la contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Cerit spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 170 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha statuito l’impossibilità di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale senza considerare che l’iscrizione ipotecaria è strumento conservativo – cautelare di autotutela pubblicistica e pertanto in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui si riferisce l’art. 170 c.c..

Con unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto il giudice di merito non ha dichiarato inammissibile l’appello di Equitalia Cerit spa per mancata specificità dei motivi.

Il ricorso incidentale,che deve essere esaminato preliminarmente, è infondato e deve essere respinto.

Infatti secondo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014 “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.

Sullo stesso orientamento Sez. 5, Sentenza n. 1224 del 19/01/2007 secondo la quale “Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Pertanto correttamente il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’appello proposto respingendo con motivazione implicita l’impugnazione per mancata specificazione dei motivi di gravame.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto.

Questa Corte ha recentemente affermato (sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) in relazione al caso di iscrizione d’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.” (sul punto vedi anche Sez. 6 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Sullo stesso tenore in tempi meno recenti si è pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 secondo la quale “L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni intendersi non come comprensivi anche dai coniugi in ragione familiare e del tenore della famiglia, da meramente oggettivo ma dei bisogni ritenuti tali dell’indirizzo della vita prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

Premesso dunque che sicuramente l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l’ambito di applicazione del citato art. 170 c.c. possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che così ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.

Deve ritenersi a tale proposito che non sussiste differenza tra ipoteca iscritta da un creditore privato o da ipoteca quale strumento di autotutela pubblicistica e pertanto il giudice dovrà caso per caso accertare la natura del debito che ha dato origine all’iscrizione ipotecaria e stabilire se l’obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare anche se trattasi di crediti commerciali soggetti ad iva.

A tal riguardo secondo Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 “Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’art. 170 cod. civ., l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602, ex art. 77. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all’art. 170 cod. civ l’iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Pertanto ritenuto che l’iscrizione ipotecaria possa essere ricondotta al novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 170 c.c. latamente inteso, poichè nella fattispecie il credito riguarda per lo più importi dovuti a titolo di contributi INPS o INAIL, il giudice di merito cui si rinvia il presente giudizio dovrà accertare se il debito sia o meno riconducibile ai bisogni della famiglia, sussistendone la consapevolezza del creditore, con la precisazione che tale finalità non può essere esclusa in via di principio per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa e che l’onere della prova ricade interamente sul debitore contribuente e non su Equitalia Cerit spa come erroneamente ha affermato la CTR della Toscana.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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