Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23052 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13106-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBIRELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato OSCAR SPINELLO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinti i crediti relativi alla cartella esattoriale oggetto di giudizio; ha accolto, invece, l’appello incidentale di B.A. in ordine alle spese di lite;

per la sola questione che residua in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il termine quinquennale, come da pronuncia della Cass. n. 23397 del 2016, anche dopo la notifica della cartella; nel caso di specie il termine quinquennale, interrotto dal preavviso di fermo, era nuovamente maturato prima dell’intimazione di pagamento notificata il 23 luglio 2014;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate- Riscossione con un unico e articolato motivo;

hanno resistito, ciascuno con controricorso, l’INPS e B.A.;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

che:

con un unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 5 (ora comma 6), e della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe considerato che dal 1999, dopo l’iscrizione a ruolo, la prescrizione (anche) dei crediti previdenziali è decennale;

le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi significativi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);

è noto il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (n. 23397 del 2016), secondo il quale: ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, questa Corte è successivamente intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

si è anche già osservato come alcun rilievo assuma il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6) nella parte in cui è stabilito un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 cit., Cass. n. 31352 del 2018);

di recente, la Corte ha, anche, valutato la portata della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197; la disposizione contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al “riaffido” da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti – già oggetto di dichiarazione di “saldo e stralcio” ai sensi dello stesso art. 1, comma 184 e ss. – rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Tale termine di prescrizione, si ripete, si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non va confuso con quello quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo e di cui si discute invece nel giudizio (v. Cass. n. 1826 del 2020);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, come da dispositivo;

la parte ricorrente è tenuta, altresì, al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 10.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA