Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23052 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28, presso

l’avv. Bianca Maria Casadei, rappresentata e difesa dall’avv.

Vincenzo Ragni giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 14, n. 102/14/11 del 1 luglio 2011, depositata

il 23 settembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria su cartelle della quale il contribuente sosteneva l’illegittimità per mancata notifica delle cartelle e per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77,. Il concessionario, oltre a contestare la posizione espressa dalla contribuente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti aventi natura diversa.

La Commissione adita accoglieva il ricorso annullando l’iscrizione in ragione della mancata prova dell’avvenuta notifica della cartella recante la iscrizione di un credito di contributi INPS per un totale di Euro 49.803,73 su un totale di Euro 52.945,09.

In sede d’appello il concessionario depositava la prova della notifica che il giudice di prime cure aveva ritenuto non dimostrata e contestava il disposto annullamento dell’iscrizione ipotecaria anche con riferimento al credito tributario: l’appello era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe, la quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento al credito INPS, ma confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. La parte ricorrente con l’unico motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, contestando la corrispondenza a diritto della sentenza impugnata per aver il giudice deciso, nonostante il difetto di giurisdizione, anche in relazione alla parte di credito che aveva natura previdenziale, pervenendo ad annullamento totale della iscrizione ipotecaria ritenendo che la stessa, una volta depurato il credito tributario dal credito previdenziale, non fosse legittima in ragione del valore inferiore ad Euro 8.000,00 del primo credito.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte ha infatti stabilito che “in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 citato D.P.R., il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purchè “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso” (Cass. n. 2190 del 2014; v. anche Cass. n. 20055 del 2015).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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