Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23052 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23052

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18698-2012 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE

PROVINCIALE LAVORO BRESCIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.U.;

– intimato –

nonchè da:

C.U., C.f. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante della B. & C. S.R.L. RESTORATION AND SERVICE

BOATYARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO AMATO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE

PROVINCIALE LAVORO BRESCIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 44/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/02/2012 R.G.N. 335/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato NATALE GAETANA;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per l’Avvocato PERSIANI MATTIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Brescia con sentenza 44/2012 ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello principale proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione di C.U. in proprio e quale legale rappresentante della ditta B.& C. srl contro l’ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di Brescia per il pagamento della sanzione dovuta in seguito alla violazione della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3 per avere occupato i lavoratori indicati nel provvedimento senza annotazione nelle scritture obbligatorie. La Corte ha respinto invece l’appello incidentale proposto da C.U. nella qualità sopraindicata in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali in primo grado.

A fondamento della pronuncia la Corte sosteneva che il giudizio d’appello fosse stato erroneamente introdotto con ricorso, anteriormente al d.lgs. 150/2011, e non con atto di citazione come prescritto dal rito applicabile in conformità alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dal fatto che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione originario fosse stato indirizzato al tribunale civile ordinario e non al tribunale del lavoro; che pertanto il giudizio d’appello poteva essere ritenuto instaurato solo con la notificazione dell’atto di impugnazione, e poichè la sentenza di primo grado era stata notificata il 29 aprile 2011 il termine breve di decadenza di 30 giorni per proporre appello poteva essere impedito solo dalla notificazione del ricorso, che nella fattispecie non era avvenuta nei termini prescritti, conseguendone l’inevitabile dichiarazione d’inammissibilità dell’appello.

L’appello incidentale vertente sulle spese compensate in primo grado veniva invece respinto per la natura processuale della decisione assunta in primo grado in quanto il ricorso era stato accolto soltanto per un motivo formale (per l’omessa preventiva diffida alla regolarizzazione degli illeciti). La Corte disponeva inoltre la compensazione delle spese processuali dello stesso grado di appello per la natura processuale della sentenza pronunciata.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione provinciale del lavoro di Brescia; resiste C.U. in proprio e quale legale rappresentante della ditta B & C. S.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale, al quale resistono i ricorrenti principali.

C.U. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritenuta applicazione del rito ordinario al procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex lege n. 689 del 1981, fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che essendo stato invece il giudizio trattato in primo grado con il rito del lavoro il regime impugnatorio andava individuato secondo le forme in concreto adottate dal giudice che aveva emesso il provvedimento gravato, da ciò discendendo che nel caso in esame la sentenza fosse impugnabile con ricorso ed il gravame tempestivamente proposto col deposito del 31.5.2011.

Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 439 c.p.c. nonchè del principio dell’ultrattività del rito (art. 360, n. 3), argomentando le stesse censure di cui sopra in relazione alle regole di diritto.

Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 per non aver concesso la rimessione in termine per errore scusabile dell’amministrazione per legittimo affidamento sulla forma in concreto adottata dal giudice di primo grado.

Con il quarto motivo il ricorso solleva violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 per non aver concesso la rimessione in termine per errore scusabile dell’amministrazione per oggettiva oscurità della norma e contrasto giurisprudenziale in materia.

2.- I primi due motivi del ricorso principale sono fondati, nei termini di seguito precisati.

La sentenza impugnata ha invero deciso sulla intempestività dell’appello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo aver individuato il rito “applicabile” (quello ordinario) sulla sola base della intestazione del ricorso originario di primo grado, ma senza identificare quello realmente applicato dal giudice che ha trattato il procedimento; dovendo invece, l’individuazione sul rito applicabile in appello e conseguentemente lo stesso giudizio sulla tempestività dell’appello (all’atto della notifica o del mero deposito del gravame), derivare solo da questo necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente, in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito.

3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e ss., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo in relazione al capo di sentenza riguardanti la compensazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Il motivo di ricorso incidentale resta assorbito in quanto le spese dovranno essere riliquidate dal giudice di merito dopo l’esame del rito applicabile e l’eventuale decisione delle censure formulate in appello.

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata ad altro giudice individuato nel dispositivo il quale procederà al nuovo esame per accertare sulla base del rito applicato in concreto dal giudice di primo grado quale fosse quello da osservare in appello, sulla scorta del principio di ultrattività del rito, conseguendo da ciò anche il giudizio circa la tempestività dell’impugnazione proposta dal Ministero.

Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2017.

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