Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23051 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13337-2017 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA,

15 C/O ST. SCGT, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

TRINCHERA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7151/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’accoglimento;

udito per il ricorrente l’Avvocato TRINCHERA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – T.L. ha impugno l’atto di variazione di accatastamento e attribuzione della nuova rendita catastale (c.d. riclassamento catastale) di tre unità immobiliari di cui due di sua proprietà e la terza in comproprietà con la moglie, site in (OMISSIS) e (OMISSIS), atto eseguito dall’Agenzia delle entrate ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.

2. – In primo grado il ricorso è stato rigettato e la CTR ha confermato la sentenza impugnata.

3. – Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. All’udienza del 7 maggio 2019 il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso, i procuratori hanno insistito in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECSIONE

4. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare che l’avviso di accertamento impugnato sia motivato con espressioni del tutto generiche e stereotipate riferite alla presenza in microzona di siti di interesse storico, strutture alberghiere e siti istituzionali, il che avrebbe comportato una rivalutazione del patrimonio immobiliare. Lamenta che su queste specifiche censure da lui proposte nel giudizio di merito la CTR non motiva, limitandosi a generici ed inconferenti richiami a sentenze della Corte di legittimità non pertinenti, un altrettanto generico richiamo alle motivazioni rese dal primo giudice, e al posizionamento degli immobili in una zona centrale di Roma (tra corso (OMISSIS) e piazza (OMISSIS)).

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione di legge sensi dell’art. 360 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Il contribuente lamenta di avere contestato diversi errori nella procedura di riclassamento tra le quali l’assenza di un sopralluogo in situ e l’assenza di specifici riferimenti agli immobili interessati nonchè la comparazione con immobili di maggior pregio siti in altre zone della città e di diverse metrature, comparazione peraltro limitata a replicare i soli dati catastali degli immobili di comparazione, senza chiarirne le carrieristiche. Il ricorrente lamenta che la CTR a fronte di queste censure ha motivato solo con un generico riferimento al fondamento normativo dell’aggiornamento catastale.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, 4, e 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 2967 c.c. nonchè nullità della sentenza per carenza di motivazione. Si lamenta in particolare che la CTR non abbia preso in considerazione le perizie tecniche depositate in atti e le specifiche, documentate caratteristiche degli immobili, affermando anzi erroneamente che la perizia in atti non mostrerebbe gli immobili contestati.

Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, oppone la sussistenza di un giudicato intervenuto sull’immobile n. 3) che è in comunione dei beni con la moglie. Deduce che sua moglie, D.M.S., ha separatamente impugnato il separato avviso di accertamento ricevuto per l’immobile n. 3, il ricorso è stato rigettato in primo grado e la D.M. ha proposto autonomo appello che, per quanto trattato alla stessa udienza di quello dell’odierno ricorrente, è stato deciso separatamente e la CTR, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto il classamento dell’immobile. Il contribuente lamenta che con riguardo all’immobile n. 3 sussisteva un litisconsorzio necessario con la moglie. Chiede che per questa ragione, ove non fosse annullato l’avviso, la sentenza pronunciata nei confronti della moglie esplichi i suoi effetti anche nei suoi confronti in relazione all’immobile n. 3.

Con il quinto motivo, si deduce, in via subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 91 c.p.c., assumendo che le spese di giudizio avrebbero dovuto essere compensate, anche in caso di sua soccombenza, poichè l’Ufficio non si è costituito nel giudizio di secondo grado.

4. – I primi tre motivi di ricorso motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo fondati per quanto appresso si dirà.

La CTR ha ritenuto che l’avviso fosse congruamente motivato e ii riclassamento con aumento dei valori giustificato in ragione della collocazione degli immobili in una zona contigua a piazza (OMISSIS), sito di grande affluenza turistica e per “il valore aggiunto ambientale dell’ubicazione”. Così argomentando ha ritenuto che il mero riferimento alla microzona e al significativo scostamento tra i valori medi di mercato e il valore catastale, contenuto nell’avviso impugnato, sia una motivazione congrua e sufficiente ai fini della revisione del classamento operata in base alla L. n. 311 del 2004.

4.1. – La fattispecie di cui si tratta è una specifica ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che così dispone: “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. n. 7665/2016) hanno affermato che, quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del classamento e cioè di uno dei possibili fattori che possono determinare un aumento straordinario (superiore alla media) del valore economico medio delle unità immobiliari presenti nella zona.

In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi del citato comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determina direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona rispetto all’incremento del valore medio di mercato degli immobili nell’intero territorio comunale. Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso. In tal modo, la revisione di cui al comma 335 è funzionale alla presa in considerazione, a fini di perequazione e riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti l’intera microzona – e quindi, indirettamente, le unità immobiliari in essa comprese – e non anche a correggere eventuali errori di valutazione in sede di determinazione originaria della rendita catastale relativa alla singola unità immobiliare e neppure ad aggiornare il classamento di esse in dipendenza di migliorie edilizie ad esse apportate. Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.

4.2. – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, nel respingere la eccezione di legittimità costituzionale avverso il peculiare strumento introdotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, afferma che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. In particolare la Consulta ha osservato che “E’ bene ricordare, peraltro, che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Inoltre è importante che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione, le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma perdono di significato e non dimostrano la capacità contributiva all’attualità.

Questa Corte (Cass. n. 10403/2019) ha già affermato che “anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017)”. Sussiste quindi la necessità che nell’avviso di accertamento l’obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso, con la precisazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (ex multis: Cass. 3156/2015, Cass. 22900/2017; Cass. 16368/2018; Cass. n. 361/2019) L’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

4.3. In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Ciò comporta un obbligo di motivazione che non può ritenersi assolto quando il provvedimento è motivato solo con riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento.

Così fissati i principi, non può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi e soprattutto non può dirsi che abbia reso una pronuncia conforme alla interpretazione costituzionalmente orientata della norma fornita dalla stessa Consulta. Le ragioni giustificatrici del riclassamento sono deboli nè può dirsi, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di appello, che sia stato assolto nell’avviso di accertamento in questione, impugnato dalla parte, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto.

5. – Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, restando assorbito il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata. Si deve infatti osservare che costituisce ormai principio consolidato che il giudice non deve svolgere attività processuali che possono ritardare il corso del giudizio quando non sono influenti sull’esito (Cass. sez. un. 6826/2010). Del resto, l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che pur se passata in giudicato non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardano il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria (in arg. Cass. sez. un. 13916/2006) e pertanto non si crea contrasto con il giudicato -di merito- già intervenuto tra l’ente impositore e la comproprietaria di uno degli immobili di cui tratta l’odierno avviso. Resta assorbito anche il quinto motivo di ricorso, anch’esso proposto in via subordinata, stante la disposta integrale cassazione della pronuncia di secondo grado. Si deve osservare che il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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