Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23051 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28, presso

l’avv. Bianca Maria Casadei, rappresentata e difesa dall’avv.

Vincenzo Ragni giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 6, n. 3/6/12 del 2 dicembre 2011, depositata il

5 gennaio 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria della quale la contribuente sosteneva l’illegittimità per mancata notifica delle cartelle e dell’avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Il concessionario, oltre a contestare la posizione espressa dalla contribuente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti aventi natura diversa.

La Commissione adita accoglieva il ricorso in ragione della mancata previa notifica dell’avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

L’appello del concessionario era respinto, con la sentenza in epigrafe, sulla base tuttavia di una diversa motivazione e cioè per la ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle.

Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Il concessionario ha anche depositato una serie di documenti, il cui elenco è stato notificato via PEC alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c., costituiti dal ricorso in CTP della sig.ra R., controdeduzioni di Equitalia in primo grado, avviso di iscrizione ipotecaria, 18 copie conformi degli estratti di ruolo con le relative relate di notifica, sentenza di primo grado, ricorso in appello alla CTR proposto da Equitalia, indice della iscrizione a ruolo in appello, controdeduzioni della sig.ra R. in CTR, copia dell’estratto di ruolo n. (OMISSIS). La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. La parte ricorrente con il primo motivo lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, mentre con il secondo motivo si duole del fatto che il giudice di merito abbia pronunciato ex officio sulla pretesa inidoneità probatoria della documentazione prodotta dal concessionario (avvisi di ricevimento ed estratti di ruolo) a dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle poste a base dell’impugnata iscrizione ipotecaria: la contribuente, sostiene l’Ufficio, non aveva contestato tale produzione documentale, essendosi limitata ad una generica eccezione di mancata notifica delle cartelle.

2. Assume valore decisivo ed assorbente la valutazione del secondo motivo che deve ritenersi fondato.

2.1. Il concessionario ha prodotto infatti:

a) l’estratto di ruolo che, secondo l’orientamento di questa Corte, “è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11794 del 2016): di qui l’erroneità del convincimento espresso sul punto dal giudice di merito;

b) gli avvisi di ricevimento, ossia i documenti che hanno un valore primario nell’ambito dei sistemi di prova di una notificazione avvenuta a mezzo posta nelle forme previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte: ha affermato questa Corte, ad es., che, in tal caso, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (Cass. n. 23213 del 2014).

3. Deve essere, pertanto, accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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