Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23051 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23051

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17128-2012 proposto da:

CORRIERE DELLO SPORT S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA

INPGI C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

VECCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4141/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2011 R.G.N. 428/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DEL VECCHIO BRUNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11.5 – 7.7.2011, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione del Corriere dello Sport s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione di tale società al decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 1.083.450,00, emesso su richiesta dell’INPGI per il mancato pagamento di contributi, sulle somme erogate ai giornalisti per l’aggiornamento professionale nel periodo novembre 1997 – giugno 2003, e per il versamento delle conseguenti sanzioni.

In particolare, in relazione al periodo anteriore all’1.1.1998, al quale è stato circoscritto l’oggetto del contendere, la Corte territoriale ha osservato che per gli ultimi due mesi del 1997 difettava la prova della documentazione attestante l’effettivo aggiornamento professionale dei giornalisti, come previsto dall’art. 45 del CCNL di categoria, per cui veniva meno la dimostrazione della sussistenza della esenzione contributiva ed era legittima l’applicazione dei contributi sulle somme versate ai dipendenti indicati nel verbale ispettivo. Inoltre, secondo la stessa Corte, era corretta anche l’esclusione del più favorevole regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, non essendo tale disciplina applicabile automaticamente all’INPGI che aveva il potere di adottare, al riguardo, autonome deliberazioni, al fine di assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, che aveva privatizzato lo stesso istituto di previdenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Corriere dello Sport s.r.l. con due motivi.

Resiste con controricorso l’INPGI che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 153 del 1969, art. 12, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non avrebbe considerato la genericità e superficialità delle rilevazioni contenute nel verbale di accertamento redatto dall’INPGI, avrebbe erroneamente valutato la documentazione comprovante la natura degli aggiornamenti professionali che avevano dato luogo ai rimborsi spesa oggetto di causa ed avrebbe erroneamente interpretato la L. n. 153 del 1969, art. 12 e l’art. 45 del CCNL giornalisti. Invero, secondo parte ricorrente, gli aggiornamenti erano afferenti ai corsi di lingua straniera, ai seminari ed alle iniziative culturali attinenti a specifiche competenze (sport), alle visite ad altre redazioni o realtà sportive italiane ed estere, come comprovato dalle ricevute di pagamento oggetto di causa. Inoltre la citata norma collettiva di cui all’art. 45 non dettava alcuno specifico contenuto di tale aggiornamento professionale, per cui la società era libera di autodeterminarsi.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, la ricorrente società, nel contestare la decisione nella parte in cui è stato escluso il più favorevole regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, lamenta che la Corte d’appello è incorsa in errore nel non ritenere l’INPGI obbligato all’applicazione di quest’ultima norma relativamente alle misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare ed alla concessione di sconti sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei premi.

3. Osserva la Corte che entrambi i motivi sono infondati.

Orbene, con riferimento al primo motivo di censura, si rileva che la L. n. 153 del 1969, art. 12, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”, per cui tale norma dà luogo ad una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l’erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal medesimo art. 12, comma 2 (v. da ult. Cass. sez. lav. n. 8382/2016, nonchè Cass. n. 461 del 2011).

4. Pertanto, nel caso di specie, bene ha fatto la Corte di merito a basare la propria decisione sul fatto che fosse necessaria la prova della effettività degli aggiornamenti professionali contrattualmente previsti ai fini della dimostrazione del diritto all’esenzione dal generale obbligo contributivo, onere, questo, che competeva alla società appellante che intendeva avvalersene e che, invece, la Corte di merito ha ritenuto non assolto sulla base degli atti di causa.

Infatti, per quanto possa essere interesse dell’azienda il miglioramento del capitale umano dei propri dipendenti, l’art. 45 CCNLG confina la rilevanza giuridica di codesto interesse nell’ambito delle attività “attinenti le loro specifiche competenze”, onde l’esonero contributivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione della correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia, rientrando diversamente nella presunzione generale di cui alla citata L. n. 153 del 1969, art. 12.

5. Quanto alla questione del regime sanzionatorio, nel ribadirsi l’infondatezza della relativa censura, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in siffatta materia affermando (Cass. sez. lav. n. 838 del 19.1.2016) che “in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente poichè l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicchè il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’istituto.”(conf. a Cass. sez. lav. n. 12208 del 6.6.2011).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5700,00, di cui Euro 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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