Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23050 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 17/08/2021), n.23050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28659-2017 proposto da:

FORMEZ P.A., – CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER

L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N. 48,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1860/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2017 R.G.N. 6970/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1860 del 5 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado – che, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva dichiarato l’inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Formez P.A., Centro Servizi assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (d’ora in avanti, Formez P.A.) e V.C. in data 11 maggio 2005, con conseguente conversione del rapporto – ha dichiarato la nullità del contratto di lavoro a progetto intercorso tra le parti in data 16 settembre 2008 con decorrenza 17 settembre, condannando Formez P.A. al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno;

per la cassazione della sentenza propone ricorso Formez P.A., affidandolo a tre motivi;

resiste, con controricorso, V.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per aver la Corte erroneamente ritenuto difettante, nella lettera d’incarico del 16 settembre 2008, un autentico progetto affidato alla lavoratrice;

con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, per aver la Corte ritenuto che l’assenza di un progetto in ordine al primo dei contratti stipulati fosse sovrapponibile alla situazione dei successivi;

con il terzo motivo, si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 97 e 101 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2 e art. 113 c.p.c., deducendosi l’illegittima costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, attesa la natura giuridica del Formez;

il primo motivo, nel quale si rinvengono promiscuamente una censura attinente alla violazione di legge ed altra relativa all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile;

giova premettere, al riguardo, che, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le altre, Cass. n. 20335 del 2017, proprio con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

d’altro canto, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, deve evidenziarsi come, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

parte ricorrente allega un diverso contenuto degli accordi negoziali, come idoneo a correttamente individuare il contenuto del progetto, ma, nel far ciò, postula una rivisitazione di fatto della vicenda, inammissibile in sede di legittimità;

in particolare, invero, l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

quanto al secondo motivo, con cui si allega ancora l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al ritenuto analogo contenuto dei contratti a progetto conseguenti al primo, premesso ciò che si è osservato circa gli angusti limiti di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va evidenziato come si tratti di indagine che in ogni caso sarebbe preclusa dalla ritenuta illegittimità del primo contratto, atteso che ad essa consegue, necessariamente, la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato;

invero, l’illegittimità del primo di tali rapporti, preclude l’esame di tutti i successivi come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 269 e determina le conseguenze ivi previste, a mente delle quali, ogni qualvolta nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non figuri l’individuazione di uno specifico progetto, gli stessi sono considerati rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto;

il motivo, quindi, non può trovare accoglimento;

il terzo motivo, con il quale parte ricorrente, genericamente, deduce che secondo quanto allegato nei precedenti gradi, in merito alla natura giuridica del Formez, ne deriva la “ricomprensione nel perimetro del settore pubblico” è infondato;

in tema di società partecipate, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24591 del 2016; sentenza n. 7759 del 2017) hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta quindi assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. anche Cass. n. 3621 del 2018; Cass. Ord. n. 13480 del 2018);

nella specie, l’unica disposizione di segno contrario che potrebbe operare è rappresentata dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 2017, che estende alle società a controllo pubblico i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3;

l’art. 19, tuttavia, non può trovare applicazione rispetto al contratto in esame che è stato concluso nel 2008, in epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione suddetta e quindi in un contesto normativo che non prevedeva per le società partecipate limiti in tema di reclutamento del personale (cfr. Cass. Ord. n. 13480 del 2018; Cass. n. 3621 del 2018; Cass. n. 4897 del 2018; la prima relativa a contratto di lavoro stipulato prima della vigenza dei D.L. n. 112 del 2008 e le altre due relative a contratti di lavoro stipulati nella vigenza del decreto legge citato; nonché, sul punto, Cass. 32696 del 2018);

alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 5.259,00

per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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