Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23050 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Leonida Bissolati

76, presso l’avv. Pasquale Vari, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 10, n. 115/10/11 del 3 marzo 2011, depositata il 2

maggio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Pasquale Vari per la parte ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria su cartelle delle quali il contribuente lamentava il difetto di notificazione così come dell’avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, la prescrizione del credito e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. La Commissione adita, nella contumacia del concessionario, in assenza della prova della notifica delle cartelle e ritenendo che fosse stata iscritta un’ipoteca per un credito inferiore ad Euro 8.000,00 accoglieva il ricorso. L’appello del concessionario, il quale eccepiva un parziale difetto di giurisdizione e la rituale notifica delle cartelle che produceva in atti, era respinto, con la sentenza in epigrafe, nella contumacia del contribuente, ritenendo che il giudice tributario potesse rilevare d’ufficio la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, norma che dichiarava applicabile anche all’iscrizione ipotecaria.

Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla notifica delle cartelle la cui regolare esecuzione il concessionario aveva provato depositando in atti la relativa documentazione.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, nonchè illogicità della motivazione, in quanto l’ipoteca iscritta, tenuto conto di tutti i crediti (di natura tributaria e non) portati dalle cartelle prodotte, era riferita ad una pretesa di molto superiore ad Euro 8.000,00.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente reitera l’eccezione di parziale carenza di giurisdizione in capo al giudice tributario che avrebbe dovuto impedire l’annullamento dell’iscrizione per la parte sottratta alla competenza di quest’ultimo.

4. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia fatto applicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, nonostante non vi fosse stata in proposito alcuna eccezione di parte.

5. Poichè la sola ratio decidendi dell’impugnata sentenza è costituita dalla ritenuta insufficienza del credito tributario a legittimare l’iscrizione ipotecaria in quanto inferiore ad Euro 8.000,00 assume valore decisivo e assorbente il secondo motivo.

5.1. La censura è fondata.

5.2. Questa Corte ha infatti stabilito che “in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi del citato D.P.R., artt. 49 e 50, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purchè “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso” (Cass. n. 2190 del 2014; v. anche Cass. n. 20055 del 2015).

6. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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