Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23050 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.03/10/2017),  n. 23050

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6253-2012 proposto da:

N.A.M. C.F. (OMISSIS), NO.MA. C.F. (OMISSIS),

NO.LO. C.F. (OMISSIS), tutti in proprio e nella qualità di

eredi di NO.FR. (deceduto), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

COLUMBA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PANIFICIO L. s.r.l. P.IVA. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell’avvocato AMALIA FALCONE,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 382/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2011, R. G. N. 499/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del

ricorso e per il rigetto del resto;

udito l’Avvocato DOMENICO COLUMBA;

udito l’Avvocato AMALIA FALCONE;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE per delega verbale ANTONINO SGROI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, No.Fr. deduceva di avere lavorato alle dipendenze del Panificio L. s.r.l.; di essere stato collocato in mobilità in data 30.9.99 sul presupposto determinato dall’erronea indicazione dell’INPS che fosse sufficiente un periodo di 18 mesi per la maturazione del requisito di 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità; di avere quindi sottoscritto un atto transattivo con rinuncia ad impugnare il licenziamento; che la domanda di pensione presentata il 5.2.01 era stata respinta per non avere egli perfezionato i requisiti richiesti; che per un calcolo erroneo della posizione contributiva da parte dell’INPS, il periodo di mobilità non era sufficiente per conseguire il diritto a pensione.

Deduceva che la società si era rifiutata in data 14.6.2001 di richiedere, come proposto dal No., un prolungamento del trattamento di mobilità; di essere stato quindi costretto al versamento della contribuzione volontaria per la copertura assicurativa necessaria, con un esborso di Euro 8.954,38.

Assumeva la responsabilità della società per avere illegittimamente inserito il lavoratore nelle liste di mobilità un periodo inferiore a quello spettante, in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e, comunque, per avere rifiutato di estendere il periodo di collocamento in mobilità oltre i diciotto mesi e fino al massimo consentito dalla L. cit. art. 7; la responsabilità dell’INPS per aver fornito erronee informazioni sulla sua posizione assicurativa.

Chiedeva dunque la condanna delle parti resistenti, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno commisurato alla somma pagata per la contribuzione volontaria oltre alle retribuzioni non percepite per il periodo dal 20.5.01 al 1.4.03, oppure, in via alternativa e subordinata, alla relativa indennità di mobilità per il medesimo periodo oppure alla diversa somma determinata in via equitativa.

Il Tribunale ritenne che il lavoratore non poteva aspirare ad un periodo di mobilità superiore a 18 mesi, poichè non poteva vantare, nel maggio 1999, un’anzianità di servizio presso la società superiore a 18 mesi.

Rigettava la domanda nei confronti dell’INPS ritenendo non chiaramente indicato l’impiegato che avrebbe fornito le erronee informazioni circa l’estratto conto, che del resto presentava evidenti errori di calcolo.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore; resisteva la società.

Con sentenza depositata il 28 febbraio 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame. Riteneva la Corte che il rapporto di lavoro del No. con la società L., anche a seguito di licenziamenti ed assunzioni ex novo in via transattiva, non aveva avuto durata superiore a 18 mesi, sicchè la mobilità non poteva superare tale periodo; che la collocazione in mobilità era avvenuta sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore circa la sua anzianità contributiva; che la questione dell’applicazione della cd. mobilità lunga L. n. 223 del 1991, ex art. 7, non era stata proposta in primo grado ed era dunque inammissibile. Confermava che le informazioni in tesi ricevute dall’INPS erano generiche, così come l’estratto conto fornito del tutto informale e palesemente erroneo, e dunque inidoneo a rivestire efficacia certificativa ed a concretare un danno da legittimo affidamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il No., affidato a quattro motivi.

Resistono la società e l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5,7,16 e 24; della L. n. 300 del 1970, art. 18; degli artt. 1362,1372,2113 e 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne, sulla base della transazione 23.2.98, esservi stata una nuova assunzione in data 12.3.98, sicchè la durata dell’ultimo rapporto non superava i 18 mesi, senza considerare che il rapporto lavorativo con la L. aveva avuto, nella sostanza, durata ben maggiore, come del resto risultava dalla somma riconosciutagli in sede transattiva, corrispondente al risarcimento massimo, spettante, ai sensi della L. n. 108 del 1990, ai lavoratori con anzianità di servizio superiore ai venti anni.

Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non considerò che il licenziamento non aveva rispettato i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991.

Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che la questione del mancato rispetto dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991 non risulta esaminata e neppure devoluta al giudice di appello, sicchè sarebbe stato onere del ricorrente provare in quale sede, in quali termini e quando essa venne sottoposta ritualmente nel giudizio di merito ed al giudice del gravame. Per il resto occorre osservare che la transazione liberamente sottoscritta dal lavoratore, e comunque non impugnata, prevedeva chiaramente una assunzione ex novo dal 12.3.98, restando del tutto irrilevante la somma in quella sede (convenzionalmente) corrisposta, tanto più ai fini di poter derogare al dettato di cui alla L. n. 223 del 1991 in tema di mobilità e relativo periodo (non maggiore di quello di cui all’anzianità di servizio maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura di mobilità, art. 7).

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., oltre ad omessa ed insufficiente motivazione.

Lamenta che la sentenza impugnata non aveva considerato l’anzianità reale del No. presso la società L., concetto evincibile dalla L. n. 223 del 1991, art. 16, che prevede, ai fini della concessione della mobilità, almeno sei mesi di lavoro “effettivo”.

Lamenta ancora che la sentenza impugnata non aveva considerato che, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, il No. non doveva figurare, per anzianità e carichi di famiglia, nel novero dei dipendenti da licenziare.

Il motivo è infondato.

La censura, come sopra notato, risulta nuova, non sussistendo dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è comunque basata sul concetto del rilievo della “effettiva” anzianità di servizio presso l’impresa che ha disposto la collocazione in mobilità, di cui si è già detto. Deve al riguardo ribadirsi che il rapporto con l’impresa che ha disposto la mobilità deve avere una durata non superiore a quella giuridicamente maturata presso l’impresa, non potendo evincersi dal concetto di lavoro effettivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 16, la possibilità di valutare, superando il dato giuridico dell’assunzione ex novo, tutto il rapporto pregresso, come del resto affermato da Cass. n. 12406/08 (citata dal ricorrente) secondo cui la norma di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 4, – che stabilisce che l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’art. 4 della stessa legge – è finalizzata ad evitare il rischio di programmate precostituzioni di anzianità lavorative volte al godimento di una maggiore indennità di mobilità e trova applicazione anche nei confronti di lavoratore che, a seguito di trasferimento di azienda, sia transitato alle dipendenze della cessionaria, la quale abbia poi attivato la procedura di mobilità.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 88 del 1989, art. 54, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,210,213,345,356,420,421 e 437 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il lavoratore che abbia cessato il lavoro sulla base di una erronea comunicazione dell’INPS circa la propria posizione contributiva, ha diritto al risarcimento del danno, ha tuttavia precisato che ciò presuppone una specifica richiesta dell’interessato ed un documento ufficiale proveniente dall’INPS, presupposti che nella specie non ricorrevano.

Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove ritenne che l’estratto contributivo informale fornito dall’INPS non era stato emesso a seguito della richiesta prevista dal citato art. 54 e non poteva quindi considerarsi certificazione tale da ingenerare affidamento, senza peraltro ammettere la prova testimoniale sul punto richiesta dal ricorrente.

4. – I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Deve infatti osservarsi che in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925/08). Ora è pur vero che questa Corte ha talvolta affermato che la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale per erronee informazioni fornite all’assicurato può configurarsi, in generale, ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell’interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l’interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell’interessato, che sono gli unici che l’ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, la L. n. 88 del 1989, ex art. 54, (Cass. ord. n. 1660/12). Deve tuttavia rimarcarsi che questa Corte ha altresì affermato che l’art. 54 cit., secondo cui l’ente deve comunicare, a richiesta, “i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica (del richiedente)” e “la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”, non richiede per questa comunicazione speciali forme, bastando la comprensibilità del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria, nè alcuna norma prevede parti di essa meramente incidentali e accessorie, delle quali il destinatario debba tener conto a suo rischio. Al contrario, il principio di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., comma 1, impone la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento. E’ certamente possibile che alla produzione del danno concorra il fatto colposo dell’amministrato creditore, il quale ad esempio non approfondisca il contenuto di una comunicazione non chiara o verosimilmente incompleta, ma tale eventualità può costituire oggetto di accertamento nel processo di merito e non basta ad escludere in radice la responsabilità della pubblica amministrazione (Cass. n. 15650/07, Cass. n. 7859/04).

A ciò aggiungasi che sempre questa Corte ha più recentemente affermato che nell’ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, il quale pone a carico dell’INPS l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell’art. 1175 c.c., l’affidamento dell’assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l’attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull’ente previdenziale l’obbligo di risarcire il danno derivato dall’erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato di cancellarsi dall’albo professionale (Cass. n. 3195/12). Il principio vale, a maggior ragione, per l’INPS.

Con sentenza n. 21454/13 questa Corte ha infatti affermato che nell’ipotesi in cui l’I.N.P.S. abbia fornito all’assicurato, mediante il rilascio di estratti – conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall’interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.

La sentenza impugnata risulta dunque erronea laddove afferma la necessità di particolari forme di richiesta e rilascio della certificazione da parte dell’INPS ex art. 54 cit., non avendo peraltro valutato che la documentazione fornita dall’INPS, su carta intestata dell’ente, non era stata adeguatamente contestata dall’Istituto, non ammettendo peraltro neppure la prova richiesta al riguardo dall’assicurato.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato per l’ulteriore esame della controversia alla luce dei principi affermati, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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