Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2305 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 33658/2006 proposto da:

M.R., C.F., C.M., quali

eredi dei Sig. C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE n. 76, presso lo studio

dell’avvocato IASONNA Stefania, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BARBATO GIUSEPPE, VISONE DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2438/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/06/05, depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Presidente Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.R., C.F., e C.M., nella dichiarata qualità d’eredi di C.G., impugnano per cassazione la sentenza n. 24 38 resa dalla corre d’appello di Napoli il 24.6/22.7.05 nel giudizio di gravame promosso dal nominato de cuius, nei confronti di C.A. e C.D., avverso la sentenza resa inter partes dal tribunale di Nola il 18.11.99.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 13.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex art. 330 bis c.p.c., conclude per l’inammissibilità del ricorso.

La relazione è svolta nei seguenti termini:

“Il ricorso, passato per la notificazione il 4.12.06 e notificato agli intimati il 5.12.06, è inammissibile, in quanto proposto ampiamente oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che, pur considerata la sospensione feritoie di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, era scaduto sin dal 23.10.06 (il termine del 22, domenica, essendo prorogato ai successivo giorno non festivo).

Dalla rilevata inammissibilità deriva che il ricorso può essere deciso con la procedura ai cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 1”.

Ritiene il Collegio di condividere, al pari de P.G., le ragioni della relazione – cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici – e, pertanto, di dichiarare inammissibile il ricorso.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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