Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2305 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2305 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 9919-2012 proposto da:
FAIR SRL 00616380695, in persona dell’amministratrice unica e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO
PALMERINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MORGILLO LUIGI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE – VEPLAST SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 838/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Luigi Morgillo difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e deposita 1 cartolina
A/R per notifica del ricorso e note difensive.

Data pubblicazione: 03/02/2014

,

E’ stata depositata la seguente relazione:
1)FAIR s.r.I., proprietaria di un opificio industriale condotto in locazione da Veplast
s.r,I., ottenne nei confronti di questa l’emissione di decreti ingiuntivi esecutivi, per il
pagamento di complessivi € 113.000.000, corrispondenti ai canoni di locazione
scaduti rimasti insoluti, in forza dei quali promosse esecuzione mobiliare presso
terzi e conseguì la somma di € 61.681, corrispostale il 25.5.01 dalla terza pignorata
Denso Manifacturing Italia s.r.I., a seguito di ordinanza di assegnazione del G.E.
Veplast fu dichiarata fallita il 15.6.01 dal Tribunale di Vasto che, con successiva
sentenza del 2004, accolse la domanda di revocatoria di quel pagamento avanzata
dal Fallimento della Veplast s.r.l. nei confronti di FAIR ai sensi dell’art. 67 comma 2
I. fall.
L’appello proposto dalla soccombente contro la decisione è stato respinto, con
sentenza del 15.9.011, dalla Corte d’appello dell’Aquila, la quale — dopo aver rilevato
che la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata
sanata dalla costituzione della convenuta/appellante — ha ritenuto pienamente
provata la scientia decoctionis di FAIR, che non solo aveva promosso, in
concomitanza con altri creditori, procedure esecutive contro la società poi fallita, ma
aveva chiaramente dedotto, nei ricorsi monitori, che la situazione economica della
sua debitrice era tale da non consentirle di recuperare i crediti.
La sentenza è stata impugnata da FAIR s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Il Fallimento della Veplast s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
2)La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’ art. 145 c.p.c.
Il motivo appare inammissibile in quanto si limita ad illustrare, con dovizia di richiami
giurisprudenziali e dottrinari, l’iter procedimentale che deve essere seguito per la
notifica ad una società di un atto giudiziario, ma non muove alcuna censura alla
statuizione della corte di merito che ha ritenuto che la notifica della citazione
(eseguita presso la residenza dell’amministratrice della FAIR e ricevuta dal figlio con
lei convivente, del quale non risultava neppure provata la minore età) fosse
meramente nulla e non inesistente e che detta nullità fosse stata sanata
dall’avvenuta costituzione in giudizio della convenuta/appellante.
3)Con il secondo motivo FAIR contesta che vi fosse prova della propria scientia
decoctionis.
Il motivo appare, inammissibile, in quanto contrappone, alla logica ed esauriente
motivazione in base alla quale il giudice d’appello ha fondato la decisione,
argomentazioni meramente assiomatiche (peraltro neppure esposte nel mezzo di
censura, ma disorganicamente enumerate nella parte introduttiva del ricorso), senza
indicare quali siano gli elementi probatori decisivi, tralasciati o malamente valutati
dalla corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre ad escludere la ricorrenza del
presupposto soggettivo dell’azione.
4)Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 67 comma 3 n.1
dell’art. 67 I. fall., rilevando che il pagamento ricevuto, imputato ai canoni di
locazione dell’opificio industriale, non era assoggettabile a revocatoria.
Il motivo appare manifestamente infondato: al di là dell’ovvia considerazione che il
pagamento dedotto in giudizio non è stato eseguito da Veplast, ma dalla terza
pignorata, e pertanto non rientra fra quelli effettuati dal debitore poi fallito
nell’esercizio dell’attività di impresa e nei termini d’uso, è dirimente il rilievo che il 30
comma dell’art. 67 I. fail. introdotto dal d.l. n. 35/05, convertito nella I. n. 80/05, si
applica alle sole azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la
sua entrata in vigore.
5)Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 88 c.p.c., FAIR sostiene,
infine, che il primo giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica
dell’atto di citazione e deduce la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento della Veplast
s.r.I., che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 10 dicembre 2013.

difensore del Fallimento avrebbe delegato un proprio sostituto a partecipare alle
udienze.
Anche questo motivo, che investe pretesi vizi della sentenza di primo grado che non
sono stati fatti valere in sede d’appello, appare inammissibile.
Si propone pertanto che il ricorso sia respinto, con decisione che potrebbe essere
assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

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