Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2305 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 01/02/2010), n.2305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro n.

35, presso lo studio dell’Avv. TRUCCO Emilio, dal quale è

rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Libero

Leopardi n. 34, presso lo studio dell’Avv. ALIFFI Silvio G. F., dal

quale è rappresentata e difesa per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 643/03,

depositata il 30 settembre 2003.

Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21

ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il resistente, l’Avv. Silvio Aliffi, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità

del ricorso o in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A.M. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa, depositata il 30 settembre 2003, con la eguale è stata dichiarata inammissibile la domanda di revocazione dalla stessa proposta, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 611 del 2002, depositata il 22 ottobre 2002, pronunciata su domanda di S.C., con la quale essa ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore del S., della somma di Euro 671,39 a titolo di risarcimento danni, oltre alle spese del giudizio.

Il Giudice di pace, rilevato che la sentenza oggetto della domanda di revocazione era stata notificata ed era divenuta definitiva, ha ritenuto la domanda tardiva, perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la F. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 292, 326 e 396 c.p.c..

La ricorrente assume di essere venuta a conoscenza della sentenza n. 611 del 2002 solo in data 16 maggio 2003, in occasione di un tentativo di pignoramento, effettuato dall’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa, presso l’abitazione della figlia. Solo in qual momento ella aveva potuto constatare che era stata condannata in contumacia al pagamento della somma di Euro 671,39, oltre le spese processuali, in favore di S.C.. Sostiene, peraltro, che la notificazione dell’atto di citazione e quella della sentenza e del precetto erano avvenute in (OMISSIS), indirizzi a lei non riferibili ma corrispondenti invece alla sede della lavanderia “(OMISSIS)”, di proprietà della sorella F.G..

Il Giudice di pace, sostiene quindi la ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che la sentenza del 2002 era passata in giudicato, perchè notificata e non impugnata con l’appello, giacchè la notificazione della sentenza, emessa in sua contumacia, non era mai avvenuta nelle forme prescritte, e cioè alla parte personalmente. Nel caso di specie, il Giudice di pace avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui il termine breve per l’impugnazione decorre, nei confronti della parte che sia rimasta contumace (anche in difetto di esplicita declaratoria di contumacia), a seguito della notificazione della sentenza, da effettuarsi personalmente, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., comma 4. La notificazione effettuata presso la sorella F.G., nella sede della sua ditta individuale, non poteva quindi produrre effetti per essa ricorrente.

Erroneamente, pertanto, il Giudice di pace ha ritenuto tardiva la domanda di revocazione, essendo la sentenza del 2002 frutto di errore, risultando documentalmente provato dagli atti di causa che essa ricorrente era persona diversa dalla titolare della lavanderia sita in (OMISSIS), e che non aveva ricevuto alcuna notificazione degli atti relativi al giudizio definito con detta sentenza.

Il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

La prima eccezione, formulata sul rilievo della mancanza di specialità della procura, è infondata, essendo la procura stata apposta a margine del ricorso, e dovendosi per ciò solo considerare speciale (v., da ultimo, Cass., n. 15692 del 2009).

La seconda eccezione (mancanza di sottoscrizione da parte del difensore), risulta frutto di un non completo esame degli atti del giudizio, risultando l’originale debitamente sottoscritto dal difensore cui è stata conferita la procura speciale.

La terza eccezione (omessa esposizione sommaria dei fatti di causa) è infondata, giacchè il ricorso contiene tutti gli elementi che rendono possibile al Collegio la comprensione dei fatti di causa, delle ragioni della sentenza impugnata e delle censure che a questa sentenza vengono formulate.

La quarta eccezione è del tutto infondata oltre che assolutamente generica. La ricorrente ha denunciato un vizio di violazione di legge processuale, facendo specifico riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 292, 326 e 396 cod. proc. civ., rendendo evidenti le ragioni dell’asserita violazione.

Il ricorso, pur se ammissibile, è infondato e va pertanto rigettato.

L’assunto della ricorrente si sostanzia in ciò che la sentenza impugnata per revocazione sarebbe affetta da vizio revocatorio perchè erroneamente emessa nei confronti di essa ricorrente, pur essendo ella del tutto estranea al rapporto dedotto in giudizio, del quale non aveva mai avuto conoscenza. La ricorrente sostiene altresì che la citata sentenza non le sarebbe mai stata notificata, essendone ella venuta a conoscenza solo in sede di esecuzione.

Il Giudice di pace ha rigettato la domanda sul rilievo che la sentenza n. 611 del 2002, depositata il 25 ottobre 2002, della quale è stata chiesta la revocazione, era stata notificata il 28 novembre 2002, sicchè la domanda di revocazione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di detta notificazione.

Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato, emerge che la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 611 del 2002, emessa nel giudizio introdotto da S.C. nei confronti di F.A., residente in (OMISSIS), è stata notificata il 28 novembre 2002 a ” F.A. residente a (OMISSIS) nel suindicato domicil. e res. ivi consegnandolo a mani della sorella G. conv.”.

Si tratta di notificazione valida, idonea a far decorrere il termine breve ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., sicchè la domanda di revocazione, proposta ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, come rottamente ritenuto dal Giudice di pace, avrebbe dovuto essere proposta entro l’indicato termine di trenta giorni, decorrenti dal 28 novembre 2002.

Onde dimostrare la inesistenza o la nullità di detta notificazione, e rimuovere quindi la decadenza derivante dalla scadenza del termine breve decorrente dall’avvenuta notificazione della sentenza oggetto della domanda di revocazione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso al fine di privare la relata di notifica della efficacia probatoria che le è propria (Cass., n. 1856 del 2001;

Cass., n. 17064 del 2006).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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