Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23049 del 30/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23049 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 11628-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 30/10/2014

- ricorrenti Contro
SALVATO MICHELA;
– intimata –

ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA di CASTELLAMMARE
DI STABIA del 13/04/2011, depositata il 15/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Torre Annunziata ha
respinto l’appello proposto dalla s.p.a. Enel Distribuzione avverso la sentenza del
Giudice di pace che l’ha condannata a risarcire a Michela Salvato il danno da
inadempimento del contratto di somministrazione dell’energia elettrica.
L’inadempienza è stata ravvisata nel fatto che l’Enel non si è uniformato
all’obbligo di garantire alla clientela almeno una modalità gratuita di pagamento
delle bollette, come disposto dall’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas,
all’art. 6 comma 6.4 della delibera n. 200/1999.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’obbligo di cui alla predetta delibera è da
1

ritenere automaticamente inserito nei contratti di somministrazione dell’energia
stipulati dall’Enel con la clientela, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che l’Enel non
vi si è uniformata.
La s.p.a. Enel Servizio Elettrico, nella qualità di procuratore speciale della s.p.a.
Enel Distribuzione, propone ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione

Ric. 2012 n. 11628 sez. M3 – ud. 03-07-2014
-2-

avverso la sentenza n. 319/2011 del TRIBUNALE DI TORRE

2.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2 legge 14 novembre 1995 n. 481,
dell’art. 1339 cod. civ., nonché vizi di motivazione, per avere il giudice di appello
ritenuto che l’AEEG abbia il potere di determinare il contenuto negoziale dei
contratti tramite i quali il servizio è reso.
2.- Il motivo è manifestamente fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza

le prescrizioni dell’AEEG di cui alla legge n. 481 del 1995 possano comportare
anche l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. c.c.,
come si desume dal comma 37 dell’art. 2; ma che ciò non può dirsi del caso in
esame, poiché l’art. 6, 4° comma della delibera n. 200 del 1999 è prescrizione
inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato (Cass. civ. Sez. 3, 27
luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6-3, 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, ord. 7
febbraio 2012 n. 1734, fra le tante).
Essa infatti lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le tante possibili
modalità di prevedere il pagamento gratuito e lo autorizza ad individuare gli stessi
termini della modalità gratuita.
Va poi considerato che l’esercizio del potere di determinazione delle modalità di
pagamento da parte del concessionario deve muoversi nell’ambito delle norme del
codice civile, secondo cui le spese del pagamento sono a carico del debitore (art.
1196 c.c.), ed il pagamento di somma di denaro a contenuto determinato deve
essere eseguito nel domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta che l’utente di energia sarebbe tenuto, in linea di principio, a recarsi
a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del servizio, e che — trattandosi
della modalità di adempimento prevista dalla legge – la relativa spesa dovrebbe
restare a suo carico.
Pertanto, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., la previsione di una
modalità gratuita di pagamento non poteva implicare che l’utente dovesse essere
esentato da qualunque spesa; ma semmai solo che l’esercente non potesse imporre
un addebito ulteriore, in caso di pagamento al suo domicilio.
Ric. 2012 n. 11628 sez. M3 – ud. 03-07-2014
-3-

di questa Corte, la quale ha rilevato che ben può ritenersi, in linea di principio, che

Né l’art. 6, 4° comma, ha un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola
a contenuto determinabile (anche ammesso che l’art. 1339 c.c. sia in tal caso
applicabile, considerato che nella specie la determinabilità sarebbe affidata alla
discrezione di una sola parte: cfr. ampiamente, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio
2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610;

Idem, 7

Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la disposizione
dell’art. 6, comma 6 n. 4, della citata delibera dell’AEEG sia da ritenere
automaticamente inserita nei contratti di utenza e su tale disposizione ha fondato la
condanna dell’Enel al risarcimento dei danni.
3.- Gli altri motivi risultano assorbiti.
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
L’appello proposto dall’Enel deve essere accolto, con il rigetto di tutte le domande
attrici.
Considerata la novità della questione e la mancanza di precedenti giurisprudenziali
al tempo in cui il giudizio è stato iniziato e si è svolto, le spese dei gradi di merito si
compensano fra le parti.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

febbraio 2012 n. 1734, cit.).

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da Enel Servizio Elettrico e
rigetta tutte le domande proposte dall’attrice.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata a pagare le spese del
giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 600,00, di cui € 200,00 per
esborsi ed € 400,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014

L ‘ ensore

Il

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CANCELLERIA

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