Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23049 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1271-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA

OSTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI ROBBIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4644/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da C.A. avverso l’avviso di addebito INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi IVS eccedenti il minimale in relazione all’anno 2005;

la Corte di merito, acquisita la documentazione prodotta dall’INPS (id est: l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificato il 9.12.2010), ha escluso che il credito contributivo oggetto dell’avviso di addebito fosse prescritto dovendosi attribuire efficacia interruttiva all’atto notificato dall’Agenzia delle Entrate;

avverso la sentenza ricorre C.A., formulando un motivo di censura;

resiste, con controricorso, l’INPS, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico e articolato motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

parte ricorrente assume l’invalidità della notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto eseguita in un luogo e a persona privi di collegamento con il destinatario; nello specifico la notifica risulterebbe effettuata nel comune di Trentola Ducenta, alla (OMISSIS), in persona di F.M., mentre, al momento della notifica, la C. risultava trasferita nel comune di Aversa;

il motivo è inammissibile, per novità della questione;

come noto, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di questioni che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio;

pertanto, ove una determinata questione – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: Cass. n.13547 del 2014);

nella fattispecie di causa, il tema della validità della notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, cui la Corte territoriale ha attribuito valenza interruttiva del termine di prescrizione del credito dell’INPS (a tale riguardo, v. Cass. n. 17769 del 2015; Cass., n. 13463 del 2017), non è affrontato nei termini qui prospettati (nello svolgimento del fatto, si afferma solo che nel giudizio di primo grado la parte privata aveva dedotto la mancata ricezione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, indicato nell’impugnato avviso di addebito) e la ricorrente non ha allegato come, dove e quando avesse, invece, sottoposto ai giudici di merito la questione specificamente sollevata;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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