Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23049 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16042-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO

CIPRIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CLAUDIA RANIERI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIPRIANI per delega dell’Avvocato

VIRGINTINO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle predette cartelle sottostanti all’iscrizione ipotecaria, rispetto a cui, il concessionario non aveva saputo fornire prova certa.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del contribuente, riformava, integralmente, la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente rilevato la nullità dell’iscrizione ipotecaria, per la mancata prova circa la notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, non ritenendo sufficienti le relate prodotte, ma ritenendo che il concessionario dovesse anche produrre le matrici o copia delle medesime cartelle notificate.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).

Nel caso di specie, le relate prodotte, anche nel fascicolo del presente grado, ai fini dell’autosufficienza del motivo di censura, attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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