Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23048 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5444-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VAL PADANA

109 STUDIO DOTT. GORETTI U., presso lo studio dell’avvocato VITO

VENEZIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.G. impugnava la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia E.T.R. s.p.a. su immobile di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente ad alcune cartelle che costituivano atto prodromico all’iscrizione di ipoteca e rigettava il ricorso relativamente alle altre.

Il contribuente proponeva appello sostenendo che sussisteva la giurisdizione della commissione tributaria in ordine a tutte le cartelle e che esse non erano state ritualmente notificate.

La CTR della Puglia accoglieva l’appello e dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sul rilievo che sussisteva la giurisdizione della commissione tributaria in ordine a tutte le cartelle e che la concessionaria non aveva provato di aver effettuato la notifica delle stesse in quanto aveva prodotto solo gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento senza la matrice ovvero la copia delle cartelle cui essi si riferivano.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., subentrata a seguito di fusione per incorporazione ad Equitalia E.T.R. s.p.a., svolgendo due motivi illustrati con memoria. Resiste il contribuente con controricorso, pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la decisione è stata assunta in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato sancito dall’art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che con l’atto d’appello il contribuente aveva sostenuto che Equitalia aveva prodotto copie di avvisi di ricevimento da cui non era possibile evincere che la notificazione fosse stata effettivamente esplicata a mezzo dell’agente Poste Italiane S.p.A. e non da società appaltatrice; inoltre aveva sostenuto l’inesistenza della notifica delle cartelle perchè effettuata direttamente dal concessionario e non da un agente notificatore, come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ai commi 1 e 2, prescrive. Dunque il contribuente aveva sollevato motivi di nullità ed inesistenza delle notifiche affatto diversi da quelli affermati dalla CTR la quale aveva deciso ultra petita, pur non vertendo in ipotesi di vizio rilevabile d’ufficio.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il concessionario aveva l’obbligo di produrre, come aveva fatto, solamente la copia conforme degli estratti di ruolo di cui la cartella era espressione e degli avvisi di ricevimento.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero la ricorrente deduce che l’appellante, il quale nel ricorso originario si era doluto di non aver ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali, con la proposizione dell’appello aveva dedotto unicamente che non vi era prova che la notifica fosse stata espletata a mezzo di Poste Italiane s.p.a. e non già di società appaltatrice. Sennonchè la ricorrente non ha trascritto l’atto di appello precludendo a questa Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza del motivo concernente la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6. Il secondo motivo è fondato. Va considerato che la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata dall’agente della riscossione per il quale l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14). Ciò che la parte contribuente ha lamentato è esclusivamente la mancata ricezione della notifica della cartella, e non anche la ricezione di un atto diverso (o di nessun atto) a mezzo della consegna del plico oggetto di notifica. Nel caso specifico oggetto della presente controversia, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “In tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'”onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma dell’art. 26, comma 4, più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata. Si deve, perciò, ritenere che la citata norma, la quale prevede che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, debba essere intesa nel senso che l’esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l’esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. N. 3452 del 21.1.2016, Cass. 2790 del 21.1.2016; Cass. n. 15001 de/ 28/04/2016; Cass. N. 12888 del 23.6.2015;).

7. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria, il 11 novembre 2016

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