Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23048 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. e C.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Chisimaio n. 42, presso l’avv. FERRARA Alessandro con

l’avv. Biagio Lauri da Palma Campania, che li rappresenta e difende,

per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del 20 maggio – 9 settembre 2008 della Corte di

appello di Napoli, 4^ civ,, nel procedimento n. 4018/07 R.G.V.G.;

Udita, all’udienza del 10 ottobre 2011, la relazione del cons. on.

Dott. Fabrizio Forte e sentito il P.M. Dott. VELARDI Maurizio, che

conclude per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta all’istanza dei ricorrenti in epigrafe del 9 settembre 2008 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata dei processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1989, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo.

La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997, n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che a precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’ateo conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 12 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti attrici nel merito deducono violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo, che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede.

Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa.

Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale.

Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quella dei ricorso, per garantire il carattere speciale del conferimento del poteri al difensore, nel quale si fa espresso riferimento “al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo”.

Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire procura ai giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la “procura speciale” apponibile “in calce o a margine della citazione” o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.

La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine a cui essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003).

Una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è stato notificato a controparte (Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità (art. 156 c.p.c.). La procura è infatti nulla solo quando dal suo contenuto emerga certa 1.’ incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci. nel merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ sez. civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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