Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23048 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13287-2016 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO

18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO BARRETTA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 8298/2015 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da F.M. nei confronti della datrice di lavoro Banca Monte Paschi di Siena S.p.a.;

che la decisione ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione di tardività del gravame proposto dalla Banca, con riferimento al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza nei confronti dei procuratori costituiti dell’appellante;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. sulla base di un unico motivo;

che la F. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., anche in relazione all’art. 83 c.p.c., rilevando che in primo grado la banca era costituita a mezzo di quattro difensori e che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ad evitare la radicale incertezza circa il destinatario della notifica, sarebbe stata necessaria la notifica della sentenza di primo grado nei confronti di tutti i predetti, laddove risultava notificata soltanto una copia dell’atto nei confronti di uno di essi, peraltro con l’indicazione di un avv. Paolo Scognamiglio non costituito in giudizio;

che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato da questa Corte in forza del quale “La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte” (Cass. n. 11744 del 27/05/2011), non essendo ravvisabile incertezza riguardo al destinatario in ragione dell’erronea indicazione del prenome di uno dei procuratori costituiti della parte “Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l’errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario dell’atto” (Cass. n. 1987 del 29/01/2014);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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