Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23047 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29307-2011 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.F., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

PISTOIA UFFICIO TERRITORIALE DI PESCIA, MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE, INAIL DI PISTOIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.F. impugnava la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Centro s.p.a. su immobili di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Pistoia dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate in quanto non erano oggetto di ricorso atti impositivi e dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro l’Inail poichè relativamente alle cartelle inerenti a contributi difettava la giurisdizione del giudice tributario; infine rigettava il ricorso proposto contro Equitalia Centro s.p.a.. Il contribuente proponeva appello sostenendo che le cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione di ipoteca non erano state ritualmente notificate e deducendo vizi propri della comunicazione dell’iscrizione di ipoteca. La CTR accoglieva l’appello proposto contro Equitalia Centro s.p.a., rigettava la domanda proposta contro l’Agenzia delle entrate e dichiarava il difetto di giurisdizione quanto ai titoli di natura previdenziale. Osservava la CTR che la notifica era stata effettuata a norma D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e, e che il notificatore avrebbe dovuto effettuare preventivamente le ricerche del destinatario all’ultimo domicilio fiscale in (OMISSIS), suo ultimo domicilio fiscale, benchè risultasse che M.F. dal (OMISSIS) aveva cambiato abitazione ed era divenuto senza fissa dimora, con conseguente cancellazione dall’anagrafe dei residenti di (OMISSIS) effettuata il (OMISSIS); solo dal (OMISSIS) M.F. aveva chiesto la residenza al Comune di (OMISSIS) e la notifica delle cartelle per cui è causa era avvenuta nel periodo in cui egli risultava essere senza fissa dimora. Inoltre due cartelle non recavano nella relata la data di attestazione di affissione in quanto la grafia era illeggibile e vi era sovrapposto il timbro. Infine la comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca non recava in dettaglio l’indicazione dei debiti del contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Centro S.p.A. affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c. sostenendo che, trattandosi di irreperibilità assoluta del contribuente accertata sin dal 1999, dato che questi dal (OMISSIS) e sino al 2006 era senza fissa dimora, il messo notificatore non era tenuto ad eseguire ulteriori ricerche prima di procedere all’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la CTR, con riferimento a due cartelle, ha affermato che le date di attestazione di affissione sembravano aver invertito l’ordine sequenziale e la grafia era illeggibile anche perchè sovrapposta dal timbro. Sostiene la ricorrente che la CTR ha omesso di considerare che i referti recavano la dichiarazione di irreperibilità assoluta poichè era stata barrata la parte della relata contenente la dichiarazione precompilata di affissione e deposito presso il Comune e recavano, altresì, la dichiarazione relativa alle risultanze dei registri anagrafici (senza fissa dimora) mentre la data indicata sui referti sopra al timbro corrispondeva alla data in cui il messo notificatore aveva attestato l’irreperibilità. Inoltre la CTR ha affermato che la comunicazione d’iscrizione ipotecaria era affetta da vizi che ne determinavano l’illegittimità a norma della L. n. 212 del 2000, art. 7 senza precisarne la natura.

5. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che esso è fondato. Invero, secondo l’interpretazione costante della corte di legittimità (Cass. n. 24260 del 13/11/2014; Cass. n. 16696/2013; Cass. n. 14030/2011; Cass. n. 3426/2010; Cass. n. 15856/2009; Cass. n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’art. 137 e 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) prevede che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. E’ stato ritenuto che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste del D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60, comma 1, lett. e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. Se sussiste irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale sicchè, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Invero è stato affermato che la disciplina della notificazione dell’accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria; ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l’ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all’espletamento di nuove ulteriori ricerche (cfr. Cass. n. 25272 del 28/11/2014; Cass. n. 17064 del 26/7/2006,; Cass. n. 906 del 25/1/2002; Cass. n. 8071 del 22/2/1995).

Nel caso che occupa la Commissione Tributaria Regionale ha accertato che nel periodo in cui sono state notificate le cartelle il contribuente risultava all’anagrafe ” senza fissa dimora” e, dunque, ogni ricerca da parte del messo notificatore per accertare se il contribuente avesse mutato indirizzo nell’ambito del comune risultava ultronea.

6. Il secondo motivo è parimenti fondato, non avendo la CTR dato conto dei rilievi effettuati da Equitalia Centro s.p.a. secondo cui la data apposta sulle cartelle corrispondeva a quella nella quale il messo aveva constatato l’irreperibilità e di quali vizi era affetta la comunicazione di iscrizione di ipoteca.

7. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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