Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23047 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 21913-2016 proposto da:

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER

L’AMMODERNAMENTO DELLE PA, in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio

dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITA TERESA ARUFFO;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1867/2015 del TRIBUNALE di PESCARA,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che visto l’art. 380

ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, indichi il Tribunale del lavoro di Pescara competente per

territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, il Formez PA – Centro Servizi e Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PA (d’ora in avanti: Formez) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro gli aveva ingiunto di pagare in favore di A.L. la somma di Euro 23.790,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria – quali importi maturati da agosto 2014 a gennaio 2015 a titolo di corrispettivo per l’incarico svolto in adempimento del contratto di collaborazione a progetto stipulato il 20.12.2013 e per il periodo dal 2 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 – eccependo pregiudizialmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara ad emettere l’opposto decreto in quanto dalla documentazione depositata risultava che non ricorrevano le condizioni fissate dall’art. 413 c.p.c., comma 4, ovvero che il domicilio dell’ A. non era in (OMISSIS), bensì in (OMISSIS);

che, con ordinanza del 23 agosto 2016, il Tribunale di Pescara, rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio, concedeva la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto e fissava l’udienza per la discussione orale con termine alle parti per il deposito di note; ad avviso del Tribunale, per quello che qui interessa, sussisteva la competenza territoriale dell’adito Tribunale ex art. 413 c.p.c., comma 4, in quanto l’ A. – che non aveva alcun obbligo contrattuale di mantenere la propria residenza in l'(OMISSIS) – aveva trasferito la famiglia presso l’abitazione in (OMISSIS) in data 11 marzo 2015, in costanza di rapporto di lavorativo e prima dell’avvio dell’azione giudiziaria;

che avverso tale ordinanza il Formez ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo che dalle allegazioni innanzi al Tribunale di Pescara e dai documenti presentati a corredo emergeva che alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo il domicilio dell’ A. e della sua famiglia – intendendo per domicilio il luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali – era (OMISSIS) e non (OMISSIS) come dimostrato dal fatto che solo in data 11 marzo 2015 – due giorni prima della proposizione del ricorso – aveva chiesto il trasferimento della residenza all’ufficio anagrafe del comune di Pescara e dalla circostanza che l’attività a favore del Formez occupava un ruolo assorbente nella vita professionale del resistente;

che l’ A. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 3, che non è tardiva in quanto depositata il 10 ottobre 2016 nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 22 settembre 2016 (e non il 27 giugno 2016 come indicato nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., data peraltro anteriore anche alla ordinanza impugnata che risulta comunicata alle parti il 24 agosto 2016);

che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Procuratore Generale;

che nella fattispecie in esame è incontestata l’applicazione del disposto dell’art. 413 c.p.c., comma 4, secondo cui “competente per territorio per le controversie previste per l’art. 409, n. 3) è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto l’art. 409, n. 3)”;

che, inoltre, del pari pacifico tra le parti è che l’ A. aveva trasferito la residenza del suo nucleo familiare in (OMISSIS) l’11.3.2015 e che innanzi al Tribunale di questa città, in data 13.3.2015, aveva presentato il ricorso per decreto ingiuntivo e che non ricorresse alcun obbligo contrattuale di mantenere il domicilio in (OMISSIS);

che, in siffatta situazione, correttamente il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il domicilio dell’ A. era in (OMISSIS) avendo il ricorrente trasferito la famiglia presso l’abitazione sita in questa città ove intendeva fissare il centro dei propri interessi materiali ed economici oltre che affettivi e spirituali, come dimostrato dalle risultanze processuali; nè le circostanze evidenziate nel ricorso possono valere a dimostrare che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il domicilio dell’ A. fosse ancora (OMISSIS) e non (OMISSIS); che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e stabilisce la competenza del Tribunale di Pescara; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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