Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23046 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15138-2011 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STRIZZI per delega dell’Avvocato

FUSILLO che ha chiesto l’accoglimento e deposita in udienza n. 1

cartolina A/R;

udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto il rigetto

e in subordine l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.V. impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli l’8 maggio 2007 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 2.039,28 a titolo d’imposta di registro afferente un contratto di trasferimento di immobili stipulato nell’anno (OMISSIS). Sosteneva il ricorrente che la pretesa erariale era prescritta e che non aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale asseritamente notificatagli nell’anno 2000. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che la cartella di pagamento risultava notificata in data 28 giugno 2002 dato che Equitalia Gerit s.p.a., costituitasi in giudizio, aveva dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, la validità della notifica avvenuta mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente sottoscritta dal destinatario. Ne conseguiva che l’appello doveva essere rigettato in quanto l’avviso di intimazione di pagamento poteva essere impugnato solo per vizi propri che non erano stati sollevati dal contribuente, il quale non aveva impugnato nei termini la cartella di pagamento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a sei motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Equitalia Gerit S.p.A. non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2934 e 2946 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 2937 c.c.. Sostiene il ricorrente che ha errato la CTR per non aver considerato che la pretesa dell’ufficio era ampiamente prescritta, essendo decorsi oltre 20 anni dalla stipula del contratto di compravendita cui ineriva il tributo evaso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 3. Sostiene il ricorrente che l’art. 8, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente prevede che le norme tributarie non possono stabilire nè prorogare il termine di prescrizione oltre quelli ordinari stabiliti dal codice civile. Conseguentemente il consentire il recupero del credito prescritto a causa del comportamento inerte del contribuente, il quale non aveva impugnato tempestivamente la cartella di pagamento, concretava la violazione della norma testè citata.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2697 e 2719 c.c. e art. 140 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la cartella di pagamento non era mai stata prodotta in giudizio in originale o in copia di talchè neppure vi era prova dell’esistenza stessa della cartella di pagamento, essendosi limitata l’amministrazione a depositare in giudizio copie fotostatiche del presunto avviso di notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., di una cartella sconosciuta. Peraltro il documento era stato tempestivamente disconosciuto, ai sensi dell’art. 2719 c.c., trattandosi di mera copia fotostatica. Ne conseguiva che la sentenza impugnata era stata emessa in violazione del principio dell’onere della prova che incombeva sull’amministrazione.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17. Ciò in quanto l’Ufficio non aveva allegato all’intimazione di pagamento la copia della cartella unitamente alla documentazione attestante la sua notificazione, e ciò in spregio all’art. 7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente – applicabile, ai sensi dell’art. 17, anche agli atti dell’esecuzione – che prevede che, allorchè la motivazione di un atto faccia riferimento ad altro atto dell’amministrazione, quest’ultimo debba essere necessariamente allegato.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 140 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che l’Ufficio aveva prodotto in giudizio le copie fotostatiche disconosciute della relata di notifica della cartella esattoriale, dell’avviso di ricevimento e della busta recante il numero dell’avviso di ricevimento con la dicitura “compiuta giacenza – al mittente”. A fronte di tale documentazione la CTR aveva ritenuto la regolarità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. benchè mancasse la prova dell’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e del contenuto della raccomandata.

8. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’esistenza, alla validità della notifica della cartella di pagamento e al contenuto della stessa. Sostiene il ricorrente che l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio da Equitalia Gerit s.p.a. mancava della data e firma per esteso del ricevente, della firma dell’incaricato della distribuzione o del pagamento del bollo dell’ufficio. Ne consegue che la documentazione versata in atti dall’amministrazione smentiva quanto affermato dalla CTR circa la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

9. Osserva la Corte che le questioni sottese ai motivi proposti ne impongono la trattazione congiunta. Ora, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata. Non è ravvisabile, invece, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 3, (Statuto del contribuente), che vieta alle norme tributarie di prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile, posto che, nel caso di specie, la mancata estinzione del credito tributario non dipende dalla previsione di un termine superiore a quello ordinario, bensì è l’effetto sostanziale prodotto dall’inerzia del contribuente in ambito processuale.

Ciò posto, si legge nella sentenza impugnata che Equitalia Gerit s.p.a., costituitasi nel giudizio di appello, aveva dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, la validità della notifica avvenuta mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente sottoscritta dal destinatario. Da tale affermazione non è dato evincere se la notifica della cartella di pagamento abbia avuto luogo a mezzo posta o a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, (come parrebbe dalla documentazione prodotta) e la questione è rilevante perchè, se si tratta di notificazione a mezzo posta, l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14). La Suprema Corte ha precisato:” In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'”onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Dunque la norma di cui all’art. 26 citato, la quale prevede che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, deve essere intesa nel senso che l’esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l’esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. N. 3452 del 21.1.2016, Cass. 2790 del 21.1.2016; Cass. n. 15001 del 28/04/2016; Cass. N. 12888 del 23.6.2015).

La CTR, oltre a non aver precisato quale forma di notifica della cartella esattoriale fosse stata adottata nel caso concreto, neppure ha motivato circa le eccezioni svolte dal contribuente in ordine alla mancanza della data e firma per esteso del ricevente, della firma dell’incaricato della distribuzione e del pagamento del bollo dell’ufficio, come emerge dai documenti allegati all’odierno ricorso. La CTR, poi, è incorsa nella dedotta violazione di legge per aver ritenuto l’utilizzabilità ai fini probatori della copia degli atti pur a fronte del disconoscimento, senza argomentare quali fossero gli ulteriori elementi, anche solo presuntivi, sulla cui base dare prevalenza alle copie ritenendo non necessaria l’acquisizione degli originali. Ciò in quanto il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).

Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione affinchè la Commissione Tributaria Regionale del Lazio proceda alle necessarie verifiche e decida nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

La questione sollevata con il quarto motivo, relativa alla omessa allegazione della cartella esattoriale all’intimazione di pagamento, rimane assorbita, considerato che dalla ritualità della notifica della cartella discende l’insussistenza dell’obbligo dell’allegazione di un atto prodromico già noto al contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA