Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23045 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23850-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABI 8, presso

lo studio dell’avvocato DONATO ANTONIO FRASCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO CORAZZELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8428/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di S.D. volta ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione delle prestazioni in godimento e il ripristino della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento, previa valutazione di irreversibilità della patologia accertata;

in estrema sintesi, la Corte territoriale ha osservato come la ricorrente fosse stata sottoposta dall’INPS a visita di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, secondo la normativa vigente; ha escluso che la patologia della S. rientrasse tra quelle “non rivedibili”, escluse cioè dalle visite di controllo; ha, quindi, giudicato legittimo il provvedimento dell’Istituto;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione S.D., articolato in cinque motivi;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 80 del 2006, art. 6, comma 3, (recte L. n. 80 del 2006, art. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 6) e del D.M. 2 agosto 2007, in riferimento al n. 8 dell’allegato elenco delle patologie che hanno dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e che sono escluse dalla visita di controllo;

la censura investe la statuizione secondo cui la ricorrente non rientrerebbe nella platea dei soggetti per i quali risulta esclusa la verifica di permanenza delle condizioni sanitarie; assume la parte ricorrente che, secondo la normativa di riferimento, ratione temporis applicabile, la verifica, per l’applicazione della regola dell’esonero, andava condotta unicamente con riferimento ai criteri della stabilizzazione o ingravescenza della patologia e non anche in relazione alla irreversibilità della patologia, come invece ritenuto dalla Corte territoriale;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è dedotta la violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 80, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 per non avere, comunque, la Corte ritenuto “irreversibile” la patologia della ricorrente;

i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, in quanto connessi, e sono inammissibili;

nel complesso, essi pongono questione di riconducibilità della malattia che aveva dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento tra quelle per le quali vigeva, secondo la normativa ratione temporis applicabile, la regola dell’esonero da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile; in particolare, se la malattia della S. fosse o meno riconducibile alla condizione di “stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento” per la quale il decreto ministeriale del D.M. 2 agosto 2007 esclude gli accertamenti di controllo e di revisione;

a tale riguardo, la Corte territoriale, all’esito dell’accertamento di merito a lei riservato, ha osservato come “la specifica indicazione di una possibile terapia farmacologica alternativa” escludesse, come già ritenuto dal Tribunale, che la patologia in oggetto rientrasse tra quelle per le quali non sono ammesse, ai sensi del D.M. 2 agosto 2007, visite di controllo della permanenza; nella sostanza, la Corte di appello ha escluso che la malattia fosse “refrattaria al trattamento”;

le censure mosse all’anzidetto iter argomentativo, per un verso, difettano di specificità, per la mancata trascrizione della consulenza tecnica, per altro verso, esulano cl4 vizio di violazione di legge per esprimere, come formulate, una critica del convincimento giudiziale, del tutto inammissibile in presenza di pronuncia cd. “doppia conforme”; il giudizio di appello è stato introdotto nel 2013 e trova, dunque, applicazione l’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

le ulteriori considerazioni della Corte territoriale, non necessarie a sorreggere la decisione, già basata sulle suesposte e decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non (sono) suscettibili di gravame, nè di censura in sede di legittimità (per tutte, v. Cass. n. 11160 del 2004; Cass. n. 23635 del 2010);

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 10 in relazione alla circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Coordinamento Generale Medico legale del 22.6.2010 n. 76 nonchè la violazione della L. 6 marzo 2008, n. 133, art. 80 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per avere l’INPS proceduto alla verifica di permanenza delle condizioni, relativamente all’indennità di accompagnamento riconosciuta alla ricorrente, al di fuori delle linee programmate dall’Istituto che prevedevano, tra i soggetti interessati alle verifiche straordinarie, solo “i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1 aprile 2007”; tra essi, dunque, non ricomprendendosi la ricorrente;

il motivo prospetta una questione nuova, di cui non vi è traccia in sentenza; nè la parte ricorrente ha indicato come e quando la questione medesima sia stata devoluta al giudice di merito, cosicchè le censure si arrestano, come i precedenti motivi, ad un rilievo di inammissibilità (v., ex plurimis, Cass. nr 25043 del 2015);

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del comportamento tenuto dall’INPS; parte ricorrente denuncia motivazione apparente per essersi la Corte limitata ad affermare la legittimità del comportamento dell’INPS;

il motivo è manifestamente infondato;

dall’accertata legittimità della visita di controllo è derivata, come logica conseguenza, l’affermazione di insussistenza di qualsiasi condotta illecita dell’istituto e, coerentemente, la statuizione di infondatezza delle ulteriori domande, anche risarcitorie;

con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria di nomina di un CTU;

il motivo è inammissibile, poichè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, non è configurabile in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u.) per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. n. 13716 del 2016; Cass. n. 6715 del 2013; Cass. n. 3357 del 2009);

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato;

non vi è luogo a rifusione delle spese in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA