Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23045 del 16/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 9340-2019 proposto da:
MG ADVERTISING SRL, in persona del Legale rappresentante U.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso lo
studio Sabrina Mariani che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 944/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
La MG Advertising s.r.l. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 944/2019, depositata il 16 gennaio 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Roma Capitale nei confronti della predetta società e avverso la sentenza n. 298/2011 della CTR del Lazio, depositata il 20 aprile 2011, ha condannato Roma Capitale a rifondere alla MG Advertising s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie e accessori. Rileva la ricorrente che la MG Advertising s.r.l., nelle conclusioni rassegnate nel controricorso (pag. 19), formulava la seguente richiesta: “Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi a favore dell’Avv. Sabrina Mariani che si dichiara antistataria”; risulta pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore del predetto difensore.
Roma Capitale non ha svolto attività difensiva.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La MG Advertising s.r.l., nelle conclusioni rassegnate nel controricorso (pag. 19), formulava la seguente richiesta: “Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi a favore dell’Avv. Sabrina Mariani che si dichiara antistataria”.
Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali, va dunque corretto il dispositivo della sentenza disponendo in conformità della richiesta formulata dalla MG Advertising s.r.l..
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 944/2019, depositata il 16 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “spese forfettarie e accessori”, le parole “da distrarsi a favore dell’Avv. Sabrina Mariani che si dichiara antistataria”. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 944/2019, depositata il 16 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “spese forfettarie e accessori”, le parole “da distrarsi a favore dell’Avv. Sabrina Mariani che si dichiara antistataria”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 16 settembre 2019