Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23044 del 11/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10599-2011 proposto da:

G.D.O.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA RESTIVO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA per delega dell’Avvocato

RESTIVO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La commissione tributaria provinciale di Novara, decidendo sull’opposizione proposta da G.D.O.M.L. avverso alcuni avvisi di intimazione e di mora, dichiarava il suo difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle riguardanti violazioni del codice della strada ma non concedeva il termine al contribuente per proporre ricorso avanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Con riguardo alle altre cartelle ritualmente notificate, la commissione rilevava che, in mancanza di opposizione, il credito era soggetto a prescrizione decennale sicchè gli avvisi di intimazione e di mora erano tempestivi. Il contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava inammissibile la richiesta dell’appellante di concessione del termine per riassumere il giudizio riguardante la opposizione alle intimazioni ed agli avvisi di mora relativi alle cartelle concernenti violazioni del codice della strada in quanto non si trattava di questione di competenza bensì di giurisdizione e le norme di cui agli artt. 38 e 50 c.p.c., invocate dall’appellante, si riferivano al solo caso di incompetenza del giudice adito. La C.T.R., per quanto qui ancora interessa, in ordine ad altri avvisi di intimazione per il recupero di TARSU e per il recupero di contributo sanitario nazionale, rilevava che la concessionaria Equitalia Sestri s.p.a. non era incorsa in prescrizione per aver notificato gli avvisi di intimazione e di mora oltre il quinquennio dalla scadenza del termine per impugnare le relative cartelle esattoriali in quanto dalla mancata impugnazione delle cartelle derivava la definitività della pretesa erariale e da tale momento decorreva il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio la concessionaria Equitalia Sestri S.p.A. depositando controricorso.

3. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR assegnato un termine per la riassunzione dell’opposizione dinanzi al giudice munito di giurisdizione relativamente alle opposizioni agli avvisi di intimazione e di mora che riguardavano cartelle relative a violazioni del codice della strada.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2946 e 2953 c.c. in quanto, relativamente agli avvisi di intimazione e di mora riguardanti la TARSU ed il contributo sanitario nazionale, si doveva ritenere che il termine decennale di prescrizione valesse solo nel caso in cui la pretesa tributaria derivava da sentenza passata in giudicato e non nel caso di cartella divenuta definitiva per mancata opposizione, con la conseguenza che il termine di prescrizione era quello previsto per ogni singola imposta e la notifica della cartella di pagamento valeva solo quale atto interruttivo idoneo a far decorrere nuovamente il termine di prescrizione.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 1 e 2 – che ha previsto la transiatio iudicii in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali nel caso in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda – la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., Sez. U, n. 23596 del 22/11/2010, Cass., Sez. U, n. 9130 del 21/04/2011) era orientata nel senso della doverosità della translatio iudicii, essendosi affermato “… il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della giurisdizione. Mediante l’istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorchè il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte Costituzionale (sent. 12.3.2007, n. 77) e dalle S.U. di questa Corte (22.2.2007, n. 4109). Il principio della conservazione degli effetti che la domanda avrebbe proposto se presentata al giusto giudice, deve trovare attuazione pratica col consentire alle parti di proseguire davanti ad un secondo giudice quello stesso processo iniziato davanti a quello male individuato dall’attore. I principi costituzionali di effettività e certezza della tutela giurisdizionale impongono che la funzione di dare giustizia, pur articolata secondo il sistema della Costituzione, attraverso una pluralità di ordini giurisdizionali non sia da questa ostacolata. Ne è derivato l’effetto di una riduzione ad unità del processo dalla domanda alla decisione finale, con la connessa privazione di rilevanza impeditiva, così come per la competenza, all’errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione”. Ne deriva che la CTR è incorsa in violazione di legge per non aver concesso il termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario a norma dell’art. 125 disp. att. c.p.c..

6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.), trova applicazione il temine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 5060/2016; n. 17051/2004; n. 4338/2014; n. 11749/2015). Gli avvisi di intimazione e di mora relativi alle cartelle notificate in materia di TARSU e contributo sanitario nazionale, in quanto notificati nel termine decennale decorrente dalla definitività delle cartelle, sono, perciò, tempestivi.

7. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con rimessione delle cause relative agli avvisi di mora n. 7013229 del 9.11.2007 e n. 7013230 del 9.11.2007 nonchè delle cause relative agli avvisi di intimazione di pagamento n. (OMISSIS) al giudice ordinario, innanzi al quale esse dovranno essere riassunte nei termini di legge. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, dispone la rimessione delle cause relative agli avvisi di mora n. (OMISSIS) nonchè delle cause relative agli avvisi di intimazione di pagamento n. (OMISSIS) al giudice ordinario, innanzi al quale esse dovranno essere riassunte nei termini di legge. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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