Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23044 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19735-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile

della Funzione Risorse Umane Organizzazione e Servizi, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall’avvocato

ALESSANDRO UNALI e GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che tra M.M. e Poste Italiane s.p.a. si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 aprile 2006 e, per l’effetto, condannava la società al ripristino dello stesso nonchè al pagamento dell’indennità di cui alla L. 23 dicembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, commisurata in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che, per quello che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva la nullità del termine apposto al secondo dei due contratti intercorsi tra il M. e Poste Italiane e relativo al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2006 e stipulato ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, così come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi cui resiste con controricorso il M.; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale dissente dalla proposta del relatore evidenziando che, sin dal primo grado di giudizio, aveva contestato la validità probatoria del prospetto prodotto dalla società e relativo alla osservanza della cosiddetta “clausola di contingentamento”;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo il giudice del gravame rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza tener conto che il comportamento inerte delle parti evidenziava il disinteresse al suo ripristino; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) per avere erroneamente ritenuto il documento prodotto dalla società non idoneo a dimostrare il rispetto della cd. “clausola di contigentamento” in quanto i dati in esso contenuti erano riferiti all’intero organico aziendale e non già agli addetti al solo servizio postale;

che il primo motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte cui in questa sede si intende dar seguito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887; cfr. anche Cass. 10-112008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279) tenendo conto che ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto non sono sufficienti il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto; ed infatti nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che non erano emersi altri elementi significativi rispetto al mero decorso del tempo richiamato dalla società e tale accertamento di fatto risulta aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure di Poste Italiane che, in sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata in relazione alla brevità del rapporto, della lavoratrice, della accettazione senza riserve da parte sua del TFR;

che, invece, fondato e da accogliere è il secondo motivo avuto riguardo all’orientamento di questa Corte secondo cui nulla la norma dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine e che una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214/2009 (cfr. Cass. n. 1029 del 20 gennaio 2016; Cass. 2324 del 5 febbraio 2016, alle cui motivazioni si rimanda); peraltro, non può non rilevarsi che la Corte di Appello ha riconosciuto valenza probatoria al documento in esame errando, però, per quanto sopra detto, nel valutare i dati in esso contenuti;

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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