Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23043 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23682-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 849/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta da C.R. avverso l’esito negativo di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., volto all’accertamento del requisito sanitario relativo all’esenzione dal pagamento dei tickets sanitari e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di consulenza tecnica “non risultando dalla dichiarazione della ricorrente in data 23/8/2018 alcun riferimento alla posizione di eventuali familiari conviventi, ex art. 152 disp. att. C.p.c.”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.R. sulla base di unico motivo;

l’Inps si costituisce con procura in calce al ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che tanto nell’atto introduttivo del giudizio per accertamento tecnico preventivo quanto nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 era contenuta la dichiarazione di “trovarsi nelle condizioni indicate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11”, con contestuale impegno a comunicare le eventuali variazioni;

il motivo è fondato sulla base delle dichiarazioni trascritte e localizzate e all’atto notorio allegato in copia al ricorso per cassazione, nel rispetto dell’onere di autosufficienza, che denotano l’osservanza da parte della ricorrente del disposto dell’art. 152 disp. att., mediante idonea produzione, in sede di giudizio di merito;

la dichiarazione, infatti, deve reputarsi idonea anche dal punto di vista contenutistico, giacchè il rinvio alle condizioni indicate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 implica anche i richiami in detta norma contenuti alle disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e, in particolare, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2 il quale dispone che: “Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante” e che il predetto art. 92, sancisce che “i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”;

d’altra parte la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ormai chiarito (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875; Cass. 21 luglio 2010 n. 17197; Cass. n. 13367 del 2011) che la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo, e ciò in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303 del 29/11/2016) n. 24303 del 29/11/2016);

conseguentemente il ricorso va accolto in parte qua, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposto l’esonero del ricorrente dalle spese del giudizio d’appello e di consulenza tecnica; quest’ultime vanno poste a carico dell’INPS;

le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente esonerata dall’onere delle spese processuali relative al giudizio d’appello, oltre che delle spese della consulenza tecnica che vanno poste a carico dell’INPS. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

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