Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23043 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29048-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 27 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da Olave Martins avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver evidenziato che il racconto del migrante, del tutto scarno e lacunoso, illustrava motivi di espatrio puramente personali, osservava che lo stesso non integrava alcuna delle ipotesi di protezione richieste, rilevava che nella regione di provenienza del ricorrente, non rientrante fra quelle in cui la presenza di Boko Haram aveva fatto assurgere il conflitto a livello di guerra civile, non si erano verificati episodi di conflitto armato e riteneva che non potessero ravvisarsi i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in quanto i timori di persecuzione politica in caso di rientro in patria dovevano reputarsi del tutto astratti e congetturali e il richiedente asilo non aveva particolari legami familiari con il territorio italiano nè manifestava patologie che dovessero essere necessariamente curate in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.M., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: il Tribunale avrebbe valutato in maniera apodittica la situazione esistente in Nigeria sulla base di un non meglio identificato “ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018 (Forrnigine, febbraio 2018 – pagg. 119 -126)”, senza dare contezza della fonte consultata nè accedere a fonti qualificate; nè l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto potevano costituire valido motivo per negare la protezione sussidiaria, in quanto in presenza di una situazione del paese di origine fuori dal controllo delle autorità statuali sotto il profilo del contenimento della violenza non era necessario che il migrante rappresentasse una esposizione a rischio diretta e personale, essendo la stessa desumibile dalla situazione generalizzata;

in ogni caso il Tribunale, ove avesse prestato attenzione al contenuto del rapporto EASO, ove era rappresentata una situazione generale di grande preoccupazione per le condizioni di sicurezza della Nigeria, avrebbe dovuto concedere al richiedente asilo la protezione sussidiaria, tenuto conto dell’esistenza di una minaccia grave alla sua vita in caso di rientro, o la protezione umanitaria, dato che la condizione di instabilità politica sconsigliava di procedere al rimpatrio;

3.2 il motivo è manifestamente infondato nella sua prima parte, inammissibile nella seconda;

3.2.1 il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, tramite l’acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, era circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, dato che, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

la denuncia di inosservanza di un simile obbligo non è condivisibile: il Tribunale infatti, traendo argomento dal rapporto annuale di Amnesty International 2017 – 2018, ha evidenziato come il ricorrente provenisse da una zona della Nigeria nella quale non si erano verificati specifici episodi di conflitto armato;

una simile verifica officiosa è stata correttamente compiuta con riguardo alla situazione del paese di provenienza sulla base di un accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018) e attraverso un esame specifico che ha dato conto delle fonti di informazione consultate;

3.2.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è poi dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio;

il Tribunale si è ispirato a questo criterio, laddove ha rappresentato che la regione della Nigeria da cui proveniva il migrante non risultava essere stata teatro di specifici episodi di conflitto armato;

sotto questo profilo la censura in realtà cerca di sovvertire l’esito dell’esame del rapporto informativo valutato dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

3.2.3 la doglianza in esame risulta parimenti inammissibile nella parte in cui sostiene che la sussistenza di una condizione di instabilità politica sconsigliava temporaneamente il rimpatrio del ricorrente e imponeva quindi il riconoscimento quanto meno della protezione umanitaria;

in vero, a fronte dell’accertamento della mancanza di specifici episodi di conflitto armato nella zona di rientro – accertamento che fa parte del giudizio di fatto demandato al giudice di merito -, la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

4.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare 30 luglio 2015, n. 3716 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo: il Tribunale a torto non avrebbe ravvisato la necessità di garantire la protezione umanitaria al richiedente asilo a fronte della temporanea impossibilità di procedere al suo rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, a prescindere dal fatto che una simile condizione non fosse riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); al contrario il collegio di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze addotte dalla ricorrente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, per verificare se le stesse giustificassero la richiesta subordinata di protezione umanitaria;

4.2 il motivo risulta manifestamente infondato, a prescindere da ogni questione pertinente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

se è vero che il giudice di merito deve esaminare le circostanze addotte dal richiedente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, anche per verificare se le stesse si sostanzino in una situazione di vulnerabilità di carattere personale e giustifichino la richiesta subordinata di protezione umanitaria, il provvedimento impugnato non si è sottratto a una simile verifica, poichè il Tribunale – laddove ha dato conto, seppur rispetto al riconoscimento della protezione sussidiaria, dell’assenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente – ha registrato una condizione di sicurezza che non poneva alcun ostacolo al suo rimpatrio, esprimendo così implicitamente una valutazione utile anche al fine di escludere la sussistenza di ragioni personali per riconoscere sotto questo profilo la protezione umanitaria;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 16 settembre 2019

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