Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23043 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4840-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA

272, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ANTONICELLI che si riporta

al controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. C.G. impugnava l’avviso di liquidazione notificatogli il 16 febbraio 2005 riguardante l’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta in relazione alla registrazione della sentenza numero 14617/2002 del tribunale di Roma. Con tale sentenza il tribunale aveva ordinato lo scioglimento della comunione in essere tra C.G., C.U. e C.A. e, per l’effetto, aveva assegnato l’immobile oggetto della divisione a C.U. e C.A. determinando in Lire 360.000.000 il conguaglio in denaro a favore di C.G. e subordinando l’esecuzione del trasferimento immobiliare alla corresponsione del conguaglio stesso. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che la sentenza dichiarativa della divisione doveva essere sottoposta a tassa fissa e non ad imposta proporzionale poichè non si era verificata la condizione sospensiva consistente nel pagamento del prezzo stabilito al titolo di conguaglio. Nè era applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, at. 21 – che prevede che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore – poichè l’avverarsi della condizione, ovvero il pagamento del conguaglio in denaro, dipendeva sia dalla volontà di adempimento del debitore sia dalla volontà del creditore il quale, in caso di inadempimento, aveva facoltà di esercitare l’azione esecutiva.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

3. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3. Sostiene la ricorrente che il pagamento del conguaglio da parte dei condividenti dipende dalla loro mera volontà di adempiere e deve, pertanto, considerarsi quale condizione meramente potestativa riconducibile alla fattispecie delineata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3. Ne deriva che, nel caso in esame, ove l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile era condizionato alla determinazione unilaterale affidata alla mera volontà del condividente, il versamento del conguaglio era assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che la questione della soggezione ad imposta proporzionale della sentenza che tiene luogo del contratto traslativo a norma dell’art. 2932 c.c. è stata decisa dalla corte di legittimità con le sentenze n. 21625 del 23.10.2015, n. 6116 del 25.1.2011 e n. 4627 del 27.3.2003 nel senso che l’assenza di effetto traslativo definitivo non impedisce la tassazione proporzionale che, comunque, deve essere effettuata in ragione del contenuto economico dell’atto surrogato dalla sentenza, tenuto conto che, anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3. A tale orientamento, che presuppone la natura antielusiva della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, si contrappongono altre decisioni (Cass. n. 18180 del 26/07/2013 e n. 9097 del 06/06/2012), ove si è considerato che la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l’atto produce effetti traslativi, nè può ritenersi applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perchè questa ricorre quando l’evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo.

I due orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato conto, il primo dei quali la ricorrente ha citato a sostegno del ricorso, riguardano, tuttavia, fattispecie affatto diversa da quella per cui è causa, ove si tratta di sentenza che ha disposto la divisione e non di sentenza che tiene luogo del contratto definitivo in caso di preliminare non adempiuto. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr. Cass. n. 22833 del 24/10/2006). Ne consegue che, non costituendo il pagamento del conguaglio condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, essa va assoggettata alla imposta proporzionale di registro, ipotecaria e di trascrizione.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle divergenti decisioni di merito adottate e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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