Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23042 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22603-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato LOREDANA GOMBIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ITRI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, in sede di sentenza emessa a seguito di opposizione ad ATP, accoglieva l’eccezione di carenza di idonea domanda amministrativa avanzata dall’Inps in relazione al ricorso proposto da R.G. per il riconoscimento in suo favore dell’indennità di accompagnamento, eccezione formulata in ragione dell’omessa indicazione nel certificato medico della impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, e rigettava la relativa domanda;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione R.G. sulla base di unico motivo;

I’Inps resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20, comma 3 in relazione alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e all’art. 445 bis c.p.c., osservando che, per disposizione del citato art. 20, le domande volte ad ottenere i benefici di invalidità civile, comprese quelle volte ad ottenere l’indennità di accompagnamento, “sono presentate all’Inps secondo modalità stabilite dall’ente medesimo” e che il certificato medico allegato è distinto dall’atto di manifestazione di volontà dell’istante;

la censura è fondata, poichè il giudicante incentre la decisione sulla mancata indicazione nel certificato medico della impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 24896 del 04/10/2019, si veda anche Cass. n. 30419 del 21/11/2019) in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, con rinvio al Tribunale di Roma per la decisione di merito sulla domanda.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, diverso Giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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