Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23042 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26899-2018 proposto da:

A.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 10 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da A.O.R. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver riscontrato che il racconto del migrante era risultato molto confuso e poco coerente, dapprima rilevava che nella regione di provenienza del ricorrente, non rientrante fra quelle in cui la presenza di Boko Haram aveva fatto assurgere il conflitto a livello di guerra civile, non si erano verificati specifici episodi di conflitto armato, quindi riteneva che non potessero ravvisarsi i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in quanto i timori di persecuzione politica in caso di rientro in patria dovevano reputarsi del tutto astratti e congetturali e il richiedente asilo non aveva particolari legami familiari con il territorio italiano nè manifestava patologie che dovessero essere necessariamente curate in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia A.O.R., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: il Tribunale avrebbe valutato in maniera apodittica la situazione esistente in Nigeria, anche nella regione dell’Edo State, non indicando alcuna fonte internazionale qualificata oltre al richiamo a un solo rapporto di Amnesty International; nè l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto potevano costituire valido motivo per negare la protezione sussidiaria, in quanto in presenza di una situazione del paese di origine fuori dal controllo delle autorità statuali sotto il profilo del contenimento della violenza non era necessario che il migrante rappresentasse una esposizione a rischio diretta e personale, essendo la stessa desumibile dalla situazione generalizzata; sarebbe dunque mancata una valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine del richiedente asilo;

3.2 il motivo è manifestamente infondato;

il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, tramite l’acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, era circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, dato che, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

la denuncia di inosservanza di un simile obbligo non è condivisibile: il Tribunale infatti, traendo argomento dal rapporto annuale di Amnesty International 2017 – 2018, ha evidenziato come il ricorrente provenisse da una zona della Nigeria distante dalla zona di operatività di Boko Haram e nella quale non si erano verificati specifici episodi di conflitto armato;

4.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, della circolare 30 luglio 2015, n. 3716: il Tribunale a torto non avrebbe ravvisato la necessità di garantire la protezione umanitaria al richiedente asilo a fronte della temporanea impossibilità di procedere al suo rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, a prescindere dal fatto che una simile condizione non fosse riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); al contrario il collegio di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze addotte dal ricorrente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, per verificare se le stesse giustificassero la richiesta subordinata di protezione umanitaria;

4.2 il motivo risulta manifestamente infondato, a prescindere da ogni questione pertinente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

se è vero che il giudice di merito deve esaminare le circostanze addotte dal richiedente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, anche per verificare se le stesse si sostanzino in una situazione di vulnerabilità di carattere personale e giustifichino la richiesta subordinata di protezione umanitaria, il provvedimento impugnato non si è sottratto a una simile verifica, poichè il Tribunale – laddove ha dato conto, seppur rispetto al riconoscimento della protezione sussidiaria, dell’assenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente – ha registrato una condizione di sicurezza che non poneva alcun ostacolo al suo rimpatrio, esprimendo così implicitamente una valutazione utile anche al fine di escludere la sussistenza di ragioni personali per riconoscere sotto questo profilo la protezione umanitaria;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 16 settembre 2019

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