Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23042 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14585-2016 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO RIVELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIOTTO

3/E, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PIETROGRAZIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 30 marzo 2016, la Corte di Appello di Roma in riforma della decisione del Tribunale in sede accoglieva la domanda proposta da P.V.M. nei confronti dell’ANAS s.p.a. riconoscendogli il superiore inquadramento nella qualifica Assistente di Sala Operativa B (in luogo di quella di appartenenza – addetto sala operativa B1) di cui all’accordo aziendale stipulato il 17.7.2008, a decorrere dal 17.10.2008 con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ANAS s.p.a. affidato a due motivi cui resiste il P. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi delle controversia per essere incorsa la Corte territoriale in un evidente errore di valutazione sulla scorta di un travisamento delle deposizioni testimoniali e di una errata considerazione delle mansioni riferibili ai due profili di “addetto” e di “assistente” di sala ed addossando alla società ricorrente la responsabilità della mancata istituzione della figura di assistente di sala, se non con selezione interna effettuata nel 2013; si evidenzia che nella impugnata sentenza il richiamo al criterio qualitativo e quantitativo da seguire nel procedimento logico giuridico per la declaratoria delle mansioni effettivamente svolte è rimasto un mero esercizio di stile del tutto slegato dalle effettive emergenze istruttorie dalle quali non potevano ritenersi provati, nell’attività svolta dal P., gli elementi caratterizzanti il superiore profilo invocato (ovvero responsabilità diretta sebbene circoscritta, potere di coordinamento di risorse umane, attività di supporto con il Responsabile) che non potevano essere integrati dall’eventuale modesta autonomia, peraltro limitata a casi di particolare urgenza;

– con il secondo motivo viene dedotta la “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e si argomenta sul fatto che l’accordo del 17 luglio 2008 intendeva delineare un modello organizzativo in fase di sperimentazione e non definitivo e limitato ad alcuni compartimenti “pilota” e che nel mese di agosto 2008, la società discrezionalmente ed autonomamente, aveva predisposto un bando di selezione interna attraverso il quale veniva data la possibilità ai dipendenti interessati ed in possesso dei prerequisiti richiesti, di partecipare alla futura selezione per l’individuazione delle risorse da destinare alla figura di “assistente di sala” da istituirsi al momento dell’approvazione del nuovo modello di esercizio; si evidenzia, nuovamente, che il giudice del gravame, pur in presenza di un quadro probatorio contraddittorio, se non inesistente, aveva fatto discendere, da un presunto inadempimento di ANAS all’accordo del luglio 2008, il mancato inquadramento del P. nel profilo richiesto;

che il primo motivo è inammissibile sotto vari profili:

– in primo luogo, alla luce della interpretazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, – come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile all’impugnata sentenza pubblicata dopo 11 settembre 2012 (ai sensi del D.L. cit., art. 54, comma 3) – operata dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) secondo cui non vi è più il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza (residuando solo il controllo della motivazione sub specie nullitalis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); ed infatti, nel caso in esame il motivo finisce con il denunciare il vizio di motivazione insufficiente anche perchè, come emerge dalla lettura dell’impugnata sentenza, la motivazione esiste e, sia pur per certi aspetti sintetica, dà adeguato conto delle ragioni che sono state poste a base della decisione;

– inoltre, perchè, lamentando una errata valutazione delle emergenze istruttorie finisce con il sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003); peraltro, la Corte territoriale dopo aver trascritto le declaratorie contrattuali (rivestite ed invocate) ne ha individuato i caratteri distintivi di quella superiore richiesta rispetto a quella di appartenenza e ne ha verificato in concreto (ovvero con riferimento alle mansioni effettivamente svolte) la ricorrenza;

che il secondo motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè il rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’azienda inadempiente all’Accordo del 17 luglio 2008 che aveva introdotto la figura dell’assistente di sala”, accordo, invece, non vincolante non riveste un carattere decisivo in quanto il riconoscimento della qualifica superiore di “assistente di sala” è stato operato sulla scorta dell’accertato svolgimento in concreto da parte del P. delle mansioni proprie di detta qualifica sicchè l’ulteriore argomentazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui “…dall’assenza di un assistente di sala, per inadempimento all’accordo sindacale, non può riverberarsi in danno del lavoratore che tali mansioni ha effettivamente svolto e continuativamente…” è svolta ad abundantiam e non costituisce una ratio decidendi (Cass. n. 23635 del 22/11/2010; Cass. n. 13068 del 05/06/2007; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (Rv. 595555 – 01)); inoltre, perchè, nella seconda parte finisce, al pari del primo motivo, con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, non ammissibile in questa sede;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Cinzia Pietrograzia per dichiarato anticipo fattone.

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto de1i sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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