Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23041 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22565-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma, in sede di sentenza emessa a seguito di opposizione ad ATP, respingeva l’eccezione di improponibilità del ricorso per carenza di idonea domanda amministrativa, formulata in ragione dell’omessa indicazione nel certificato medico della impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua formulata dall’Inps, e riconosceva il diritto di D.B.P. all’indennità di accompagnamento;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

D.B.P. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7; dell’art. 2697 c.c.; del D.M. Tesoro 9 novembre 1990, artt. 1 e 2 in relazione alla L. n. 18 del 1980; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20 conv. in L. n. 102 del 2009 e della Circolare Inps n. 131 del 28/12/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il giudicante ha omesso di considerare che solo il certificato consente di specificare se la domanda è finalizzata all’indennità di accompagnamento e nel caso di specie, non essendo tale specificazione indicata dal medico, che aveva barrato la casella “no” con riferimento a dette incapacità, la certificazione annessa alla “domanda amministrativa non poteva valere come richiesta di indennità di accompagnamento;

la censura è infondata, poichè l’ente ricorrente incentra la sua critica sulla mancata indicazione nel certificato medico della impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 24896 del 04/10/2019, si veda anche Cass. n. 30419 del 21/11/2019).

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; da distrarsi in favore del procuratore avv. Pulietti Marco, anticipatario.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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