Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23041 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24386-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G. & FIGLI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La società M.G. e Figli S.p.A. proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la domanda di rimborso di Euro 9.390,60 versata per interessi sulla somma dovuta per oblazione edilizia ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 34 e già rimborsata dall’Ufficio. La commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. Osservava la CTR che, a seguito della sentenza favorevole del Tar Campania del 25 luglio 2002, la società M. aveva presentato istanza di rimborso della somma versata per l’oblazione, comprensiva degli interessi, ed aveva ottenuto il rimborso del solo capitale laddove, invece, le spettavano anche gli interessi, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate svolgendo un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 34 e 35 ed all’art. 2033 c.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,. Sostiene la ricorrente che la L. n. 29 del 1961, art. 1, prevede che sulle somme dovute all’erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori per ogni semestre intero maturato. Quanto versato all’erario al fine di ottenere la sanatoria dell’abusivismo ha natura di oblazione e, dunque, non può ad essa applicarsi una norma che si riferisce alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari. Vertendosi, comunque, in campo tributario, non è ammessa l’applicazione analogica delle norme e non possono applicarsi disposizioni inerenti al rapporto tra privati nè norme che riguardano specifici campi tributari e non l’intero sistema. Ciò posto, la L. n. 47 del 1985, art. 45 prevede che l’interessato possa presentare istanza di rimborso della somma indebitamente corrisposta ed il D.M. Finanze n. 2504 del 1988 prevede che l’Intendenza di finanza, accertata la sussistenza del credito, disponga il rimborso della somma. Da ciò si deve dedurre che il legislatore ha limitato il diritto al rimborso all’oblazione versata in eccedenza, con esclusione dei relativi interessi.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la corte che la materia di che trattasi esula dalla giurisdizione tributaria in quanto involge accessori di somma dovuta dovuta a titolo di oblazione a norma della L. n. 47 del 1985, art. 34. Tuttavia, considerato che il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (cfr. Cass. n. 27531 del 20/11/2008).

Ciò premesso, il motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato.

In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo è infondato, posto che si intende dare continuità al principio più volte affermato dai giudici amministrativi secondo cui, sulle somme indebitamente riscosse a titolo di contributi urbanistici, spettano gli interessi legali dalla data della domanda, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera l’obbligazione di restituzione con gli interessi, a norma dell’art. 2033 c.c. (c.f.r., ex plurimis, C.d.S. n. 1207 del 30.10.1997; C.d.S. n. 1363 del 23.11.1994).

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese, data la mancata costituzione della contribuente.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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