Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23040 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22499-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PULSANO DI P.M.P. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso in via principale dichiararsi

nullità della notifica del ricorso, termine ex art. 291 c.p.c., in

subordine accoglimento, in ulteriore subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 23/26/12, pronunciata il 9/2/2012 e depositata il 21/2/2012, che ha respinto l’appello del Concessionario avverso la decisione della Commissione tributaria, favorevole alla contribuente, inerente la iscrizione di ipoteca riguardante alcune cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate.

Il giudice di secondo grado, in particolare, osservava che la documentazione versata in atti non dimostra la regolarità della notifica delle tre cartelle esattoriali presupposte, sicchè la fondatezza delle eccezioni sollevate in prime cure dalla Pulsano di F.M. & C. s.a.s. ben poteva ritenersi giudizialmente accertata in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e che, in ogni caso, la documentazione costituita da “estratti di cartelle e relazioni di notifica” prodotta dal Concessionario non ha alcuna relazione con le cartelle oggetto di causa, mai depositate, neppure in copia.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., giacchè il giudice di appello ha dato per non contestate circostanze che, invece, non solo lo erano, ma che avevano provocato la produzione nel giudizio di primo grado di documentazione volta proprio a dimostrare la validità della notifica della cartella esattoriale n. (OMISSIS) dell’importo complessivo di Euro 108.165,42.

Equitalia Sud evidenzia che nella sentenza della CTP si legge che la cartella in questione “risulta notificata a Fruttaruolo Michele”, in data 23/4/2009, presso la sede della società Pulsano di F.M. & C., mediante consegna a persona qualificatasi come addetto all’azienda e che, a seguito della produzione in giudizio ad opera del Concessionario dell’avviso di ritorno, la contribuente aveva contestato quanto riportato nella relata sostenendo che il consegnatario F.M. fosse all’epoca ricoverato in ospedale ed all’uopo aveva prodotto certificazione attestante lo stato di degenza, circostanza che conferma la produzione documentale ancorchè ne fosse contestata la concludenza in ragione della dedotta impossibilità del F. di ricevere l’atto quel giorno. La ricorrente aggiunge che se è vero che, in un primo momento erano state prodotte in giudizio ventidue cartelle di pagamento, in parte non pertinenti, è altrettanto vero che, successivamente, erano state prodotte le tre cartelle sottostanti l’impugnata iscrizione ipotecaria, tant’è che in relazione a quella n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 4.326,21, notificata a F.A.M., qualificatasi socio, la contribuente aveva sostenuto l’uscita dalla compagine sociale della consegnataria sin dal 19/12/2007, e cioè in epoca antecedente la data di notificazione dell’atto.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, motivazione contraddittoria e insufficiente, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 49, 50 e 77, giacchè il giudice di appello avrebbe dovuto scrutinare la fondatezza del motivo di gravame con cui il Concessionario aveva confutato la correttezza della decisione del giudice di prime cure che, anzichè attenersi alle risultanze della relata di notifica, pur in difetto di proposizione della querela di falso, aveva dato rilievo decisivo alla dedotta impossibilità materiale della persona indicata come consegnatario dell’atto di riceverlo, in quanto degente in ospedale.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, essendo tra loro connessi, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Quanto al primo profilo di doglianza, il giudice di appello non si è limitato a considerare la mancata notifica delle cartelle esattoriali tra i fatti non contestati, la cui errata assunzione può in tesi ricondursi all’errore di diritto, ossia ad una falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ma ha rilevato “in ogni caso” come “l’estratto delle 22 cartelle di pagamento e dei relativi referti di notifica depositati dal concessionario” non avesse “alcuna relazione” con le tre cartelle originanti l’iscrizione di ipoteca impugnata e come per queste ultime, “mai depositate, neppure in copia” non risultasse dimostrata la notifica alla società.

Si tratta di valutazione fatta dal giudice di merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento.

Quanto al secondo profilo va rammentato, innanzitutto, che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità (Cass., 23 luglio 2003, n. 11452).

Trova applicazione, quindi, anche nel caso della notificazione effettuata dall’agente postale, il principio secondo cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000).

Va rammentato, altresì, il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, allo stesso art. 139, comma 4 in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (Cass. n. 12181/2013).

Quanto, infine, alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento).

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014).

Orbene, il giudice di appello, per accogliere o disattendere l’eccezione di nullità o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, avrebbe dovuto confrontarsi con l’argomento della presunzione di veridicità propria della relazione di notifica, posto che l’identità personale si ricava dalla dichiarazione resa dal consegnatario all’ufficiale giudiziario/agente postale e dalle conseguenze penali (art. 495 c.p.) derivanti dalle dichiarazione false rese al pubblico ufficiale, e non dare rilievo decisivo alla mera attestazione della degenza in ospedale di Fruttaruolo Michele il giorno della notifica presso la sede sociale della cartella di pagamento (la n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 108.165,42), così come avrebbe dovuto valutare i rapporti tra la contribuente e la consegnataria, F.A.M., al fine di escludere o meno l’occasionalità della presenza in quel luogo, in relazione alla notificazione dell’altra cartella di pagamento (la n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 4.326,21).

La sentenza impugnata, che non è in linea con i principi di diritto sopra ricordati, in punto di vizi concernenti la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa, va, in conclusione, cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia, che ad essi si atterà nel procedere a nuovo esame della controversia. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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