Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23040 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10937-2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 33,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO GIUSEPPE GIGANTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS, Sezione

Provinciale di Frosinone, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI 62,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA ABIUSO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8048/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 26 novembre 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da M.R. nei confronti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC, poi UICI) ed intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 26.6.1989 al 28.2.2002 – nel corso del quale il M. avrebbe svolto mansioni proprie del 2 livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, TFR, ferie e permessi non goduti (poi quantificate nella complessiva somma di Euro 136.662,01); vale precisare che il primo giudice l’aveva accolta in parte dichiarando la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato part – time per 24 ore settimanali con mansioni proprie del 4 livello (aiutante di segreteria) del menzionato CCNL con condanna dell’UICI al pagamento di Euro 38.296,77, decisione questa appellata tanto dal M. che dall’UICI; che per la cassazione della sentenza della Corte territoriale propone ricorso il M. affidato a quindici motivi cui resiste l’UICI con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui manifesta un deciso dissenso dalla proposta del relatore insistendo perchè la causa venga decisa in pubblica udienza e con l’accoglimento del ricorso o, quantomeno, con la conferma della decisione di primo grado;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo, il secondo, il sesto motivo di ricorso e quelli dal nono al quattordicesimo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte di appello considerato:

che l’UICI è un unico ente a livello nazionale articolato in sedi provinciali e regionali (primo mezzo), la circostanza che lo Statuto riconosceva un’indennità ai titolari degli organi collegiali e monocratici dell’ente ai quali sovente erano assegnate mansioni retribuite nominalmente dal collegato ente IRIFOR (secondo motivo), tutta la produzione documentale del lavoratore limitandosi a dare rilievo solo ad alcuni estratti delle deposizioni rese dai testimoni (sesto motivo), l’IRIFOR una diretta emanazione dell’UIC – nonostante per statuto l’IRIFOR fosse privo di personale amministrativo proprio utilizzando i lavoratori in forza all’UIC, il suo presidente nazionale e quelli regionali e provinciali dovessero essere obbligatoriamente gli stessi dell’UIC, gli uffici fossero quelli dell’UIC, i finanziamenti all’IRIFOR venissero dati dall’UIC – così omettendo di dar rilievo a svariate fatture e mandati di pagamento relativi a prestazioni del M. (nono motivo) e che tali ultime considerazioni erano valide anche per la Biblioteca provinciale multimediale “(OMISSIS)” per la quale il predetto aveva svolto molteplici attività (ancora nono motivo), il lavoro prestato dal M. quale consulente informativo nel campo della minorazione visiva anche per conto del Centro Regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi di Roma ritenuto ente avulso dall’UIC (decimo motivo), del tutto irrilevante l’apertura di una partita IVA da parte dell’attuale ricorrente, apertura “imposta” dall’UIC ed effettuata solo dal 1999 (undicesimo motivo);

che l’attività prestata per oltre dieci anni non poteva in alcun modo essere valutata come una forma di volontariato e l’iscrizione del M. all’UNIVOC (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) aveva impegnato il predetto solo per poche decine di ore (dodicesimo motivo);

che le dichiarazioni prodotte dall’UIC ed attribuite all’ex presidente P.V. non erano veritiere ed erano state oggetto di una denuncia – querela sporta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone (tredicesimo motivo);

il contenuto delle deposizioni testimoniali – del teste P.V. nonchè di quelle degli altri testi ritenuti per la maggior parte inattendibili (quattordicesimo motivo);

che con il terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e quindicesimo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e del CCNL (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il giudice del gravame: avrebbe omesso di considerare il contenuto della deposizione del P. e le difese del M. (terzo motivo), di riconoscere nelle mansioni espletate dal predetto quelle proprie del 2 livello del CCNL citato (quarto motivo), si sarebbe appiattito sulle tesi dell’UICI accogliendone “… le pretestuose ed in gran parte non veritiere dichiarazioni pietistiche profferite indebitamente..” (quinto motivo), aveva ritenuto la costante presenza del M. per circa dieci anni come espressione di un comportamento da “volontario” (settimo motivo), avrebbe considerato come elemento decisivo per escludere la subordinazione le “non elevate somme corrisposte ufficialmente al lavoratore (ottavo mezzo) e non aveva considerato che alle ONLUS si applicavano le vigenti leggi a tutela del lavoro subordinato (quindicesimo motivo);

che tutti i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili sotto vari profili in quanto:

– in primo luogo, tutti – anche quelli nella cui intestazione fanno un generico riferimento a violazione di leggi e del CCNL – finiscono col sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

– inoltre, tutti i motivi con i quali viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo: a) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); b) con il lamentare l’omesso esame di risultanze istruttorie laddove, come precisato chiaramente nella citata sentenza n. 8053 delle S.U., l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

– quelli in cui si deduce violazione di leggi e di norme del CCNL sono inammissibili anche per la loro estrema genericità non essendo indicate non solo nelle intestazioni ma anche nei motivi le norme che si assumono violate (ad eccezione di un riferimento agli artt. 132 e 156 c.p.c., contenuta nel terzo motivo); che, peraltro, l’impugnata sentenza ha analiticamente valutato tutte le risultanze istruttorie e, in particolare, il contenuto delle singole deposizioni testimoniali, con una motivazione adeguata e priva di contraddizioni giungendo ad escludere che fosse stata raggiunta la prova della subordinazione del periodo in questione essendo mancata la prova della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) essendo stato ammesso al gratuito patrocinio (Cass. 18523 del 2014).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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